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Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa . (33)

Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29 luglio 2009

Art. 49
- Fatturazione elettronica
1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l’amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del Sito esternod.lgs. 82/2005 .
2. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:
a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.
3. Il programma di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004 può prevedere misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese al fine di agevolare l’introduzione della fatturazione elettronica.
4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
5. La Regione promuove l’applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall’Sito esternoarticolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e forme di incentivazione per gli enti situati in territori marginali o svantaggiati, come i piccoli comuni, previste nel programma di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004 .

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

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Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 45.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 49, ed ora così sostituito con l.r.30 maggio 2017, n. 25 , art. 6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 52.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 77.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 96.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 98.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 99.

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Note soppresse.

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Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 11.

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Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

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Capo aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 21.

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Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 22.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 29, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 9.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 39.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 40, ed ora così sostituita con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 41, ed ora così sostituito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 9.

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Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 5.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 6.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 7.

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Comma aggiunto conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 8.

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Capo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 9.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 10.

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Lettera così sostituita conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

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Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Partizione così sostituita con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 11.

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Partizione così sostituita con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 17 , art. 1.

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1 , della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 ), articolo che modificava il comma 1 dell’articolo 49 bis della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.