2 bis.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
2 bis.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
2.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
2 bis.
2 ter.
2 quater.
2 quinquies.
3 bis.
3. ter.
3 bis.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
3 bis.
1.
Art. 20.1
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
2.
3.
3 bis.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
CAPO II ter
Art. 34 decies
1. Qualora il Presidente della Giunta regionale debba procedere ad una nomina o designazione d'intesa con una amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso.
2. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni, procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare, chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata, da rendersi entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale procede comunque alla nomina o designazione. Restano ferme specifiche discipline che in caso di nomine o designazioni prevedano soluzioni di composizione del mancato raggiungimento dell’intesa.
Art. 34 decies
1. Qualora il Presidente della Giunta regionale debba procedere ad una nomina o designazione d'intesa con una amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso.
2. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni, procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare, chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata, da rendersi entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale procede comunque alla nomina o designazione. Restano ferme specifiche discipline che in caso di nomine o designazioni prevedano soluzioni di composizione del mancato raggiungimento dell’intesa.
1.
2.
1 bis.
Capo IV bis
Art. 48 bis
1. In conformità all’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine di:
a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell’interesse pubblico perseguito;
b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l’esercizio dell’attività di impresa;
c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell’esito dei controlli documentali svolti da un’altra amministrazione pubblica.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l’Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda.
3. L’Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso.
4. L’Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:
a) i dati identificativi dell’impresa;
b) l’elenco dei controlli effettuati;
c) l’indicazione dell’amministrazione e i dati dell’agente preposto al controllo;
d) la data e la tipologia di controllo espletato;
e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;
f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
g) l’eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l’impresa.
5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell’Agenda.
6. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, è disciplinata l’organizzazione dell’Agenda, le modalità di implementazione, l’accreditamento delle pubbliche amministrazioni.
7. Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
2.
3.
3.