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Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009

Art. 14
1. I contenuti del budget economico (45)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il budget economico (45)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

è adottato dall’assemblea dei soci e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (45)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette al consorzio, entro venti giorni dal ricevimento del budget, (46)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (46)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

stesso. Il consorzio trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (46)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (46)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget. (46)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dall'assemblea dei soci alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
6. Il budget economico (45)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

delle attività e le previsioni economiche.
7. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
8. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva; almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art.67.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 16.

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Parole così sostituite conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 77.

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Punto così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Punto abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 4.

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Lettera abrogata con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 39.

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38.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 47.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 50.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.