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Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009





PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;


considerato quanto segue:


1. La disciplina dell'organizzazione, delle competenze e del funzionamento del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa, di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, in quanto ente dipendente della Regione, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


2. Nell’ambito del progetto di riorganizzazione del sistema degli enti e delle agenzie regionali risulta opportuno procedere alla revisione della disciplina contenuta nella legge istitutiva del LAMMA al fine di ottimizzarne l’organizzazione ed il funzionamento e al tempo stesso garantire un più elevato livello delle prestazioni dallo stesso erogate;


3. Gli obiettivi di cui al punto 2 vengono perseguiti attraverso:


a) una puntuale definizione delle attività del consorzio finalizzata a garantire maggiore chiarezza in ordine alle sue competenze;


b) la distinzione tra attività ordinarie ed attività straordinarie finalizzata a razionalizzare il sistema dei finanziamenti e la gestione del bilancio;


c) l’introduzione di uno strumento di programmazione che, sulla base degli indirizzi annuali della Giunta regionale, individui le prestazioni che il consorzio è tenuto ad espletare nel corso dell’anno di riferimento e ne garantisca il pieno e corretto svolgimento;


4. Il LAMMA svolge prevalentemente attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, che le finanziano. Nell'ambito di cui al punto 2 si ritiene opportuno che il LAMMA possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati; (14)

Punto così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 1.



5. In merito alla composizione del consorzio, si prevede che allo stesso possano partecipare, oltre alla Regione ed al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), solo enti pubblici territoriali e di ricerca, con esclusione di soggetti privati; alla Regione è comunque riservata una partecipazione maggioritaria;


6. Abrogato;(15)

Punto abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87, art. 1.



7. Si è posta la necessità di prevedere una disposizione transitoria relativa al personale per consentire l’adeguamento dell’assetto organizzativo del consorzio alle novità introdotte con la presente legge e la conseguente messa a regime.


si approva la presente legge



Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art.67.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 16.

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Parole così sostituite conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 77.

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Punto così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Punto abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 4.

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Lettera abrogata con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 39.

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38.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 47.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 50.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.