Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39
Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009
Art. 3
- Quote di partecipazione e fondo di dotazione
1. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati sono definite nella convenzione di cui all’articolo 6, comma 2. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione al consorzio non può essere inferiore al 51 per cento.
2. Il fondo di dotazione del consorzio è costituito dai conferimenti effettuati dai consorziati in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Salvo quanto previsto al comma 3, il fondo è incrementato in conseguenza dell’ingresso di un nuovo consorziato od eventualmente diminuito in conseguenza del recesso o dell’esclusione di un consorziato, secondo le modalità stabilite dallo statuto.
3. Il nuovo consorziato può acquistare, con le modalità stabilite dallo statuto, le quote di partecipazione, o parte di esse, degli altri consorziati, restando invariata l’entità del fondo di dotazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.