Menù di navigazione

Legge regionale 25 giugno 2009, n. 32

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 1 luglio 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza sociale);


considerato quanto segue:


1. È necessario promuovere e sostenere politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari;


2. Occorre promuovere rapporti e accordi tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato al fine di assicurare la cessione di beni non più commercializzabili ma sempre commestibili;


3. È importante valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato in grado di assicurare una mobilitazione significativa di volontari e sollecitare iniziative volte al reperimento delle risorse.


si approva la presente legge


Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle politiche di solidarietà sociale, riconosce, valorizza e promuove l’attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.
Art. 2
- Beneficiari
1. La Regione assume le finalità di cui alla presente legge nei propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza sociale), che esercitano in modo prevalente l’attività di cui all’articolo 1. Tali soggetti devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) operare in Toscana;
b) documentare l’attività, esercitata da almeno cinque anni in modo continuativo;
c) operare in almeno cinque province del territorio regionale;
d) operare con una progettualità di rete a livello territoriale.
Art. 3
- Interventi
1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla Giunta regionale.
2. Il programma persegue i seguenti obiettivi:
a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività;
c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva con i soggetti di cui all’articolo 2 favorendo la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili;
d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.
2. I rapporti tra la Regione e i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da un’apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
3. La convenzione prevede le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione di risorse economiche da parte della Regione Toscana.
Art. 3 bis
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge istituisce il progetto "Spesa per tutti" e ne dà applicazione anche tramite accordi con la grande distribuzione organizzata.
2. Il progetto di cui al comma 1 consiste nell'applicazione di sconti dedicati a determinati beni, individuati fra quelli di prima necessità, a cittadini residenti in Toscana sulla base della loro condizione economica e può anche essere limitato a determinati giorni o fasce orarie.
3. L'applicazione degli sconti di cui al comma 2 può poggiare sulle anagrafiche già in possesso dei soggetti operanti nella grande distribuzione organizzata e sul sistema di fidelizzazione da questi utilizzato.
4. Possono accedere al progetto tutti i cittadini residenti in Toscana con un reddito annuo lordo inferiore ai 20 mila euro, tale cifra è incrementata di 5 mila euro per ogni familiare a carico.
5. La Regione, per la realizzazione del progetto, ha una dotazione di 150.000 euro.
Art. 4
- Norma finanziaria
1. Per il programma pluriennale di cui all’articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per il 2009 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 234 “Programmi ed azioni per il sostegno dell’inclusione sociale - Spese correnti”.
2. Per gli anni 2010 e 2011 i fondi saranno reperiti con legge di bilancio.
2 bis. A completamento delle azioni previste dal programma pluriennale di cui all’articolo 3 è autorizzata per il 2012 la spesa di euro 50.000,00 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 221 “Programmi di iniziativa regionale, sistema informativo, ricerca e sviluppo – Spese correnti. (1)

Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 39.

2 ter. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. (3)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 19.

2 quater. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per gli anni 2020, 2021 e 2022 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022. (4)

Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 5.

2 quinquies. È autorizzata un'ulteriore spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2023, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2023. (5)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 6.

2 sexies. Per il programma pluriennale di cui all’articolo 3 ed il progetto di cui all’articolo 3 bis è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 385.000,00, di cui euro 84.000,00 per l’anno 2024, euro 101.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026. (6)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 3


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 7 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.