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Legge regionale 25 giugno 2009, n. 32

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 1 luglio 2009

Art. 4
- Norma finanziaria
1. Per il programma pluriennale di cui all’articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per il 2009 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 234 “Programmi ed azioni per il sostegno dell’inclusione sociale - Spese correnti”.
2. Per gli anni 2010 e 2011 i fondi saranno reperiti con legge di bilancio.
2 bis. A completamento delle azioni previste dal programma pluriennale di cui all’articolo 3 è autorizzata per il 2012 la spesa di euro 50.000,00 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 221 “Programmi di iniziativa regionale, sistema informativo, ricerca e sviluppo – Spese correnti. (1)

Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 39.

2 ter. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. (3)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 19.

2 quater. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per gli anni 2020, 2021 e 2022 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022. (4)

Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 5.

2 quinquies. È autorizzata un'ulteriore spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2023, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2023. (5)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 6.

2 sexies. Per il programma pluriennale di cui all’articolo 3 ed il progetto di cui all’articolo 3 bis è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 385.000,00, di cui euro 84.000,00 per l’anno 2024, euro 101.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026. (6)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 3


Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 39.

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Articolo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 19.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 7 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.