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Legge regionale 25 giugno 2009, n. 32

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 1 luglio 2009

Art. 3 bis
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge istituisce il progetto "Spesa per tutti" e ne dà applicazione anche tramite accordi con la grande distribuzione organizzata.
2. Il progetto di cui al comma 1 consiste nell'applicazione di sconti dedicati a determinati beni, individuati fra quelli di prima necessità, a cittadini residenti in Toscana sulla base della loro condizione economica e può anche essere limitato a determinati giorni o fasce orarie.
3. L'applicazione degli sconti di cui al comma 2 può poggiare sulle anagrafiche già in possesso dei soggetti operanti nella grande distribuzione organizzata e sul sistema di fidelizzazione da questi utilizzato.
4. Possono accedere al progetto tutti i cittadini residenti in Toscana con un reddito annuo lordo inferiore ai 20 mila euro, tale cifra è incrementata di 5 mila euro per ogni familiare a carico.
5. La Regione, per la realizzazione del progetto, ha una dotazione di 150.000 euro.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 39.

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Articolo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 19.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 7 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.