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Legge regionale 25 giugno 2009, n. 32

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 1 luglio 2009

Art. 3
- Interventi
1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla Giunta regionale.
2. Il programma persegue i seguenti obiettivi:
a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività;
c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva con i soggetti di cui all’articolo 2 favorendo la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili;
d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.
2. I rapporti tra la Regione e i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da un’apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
3. La convenzione prevede le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione di risorse economiche da parte della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 39.

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Articolo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 19.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 7 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.