Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 9
- Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale(52)
1. In coerenza con le funzioni di cui all’articolo 3 della l. 132/2016, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10, trattati e pubblicati ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
2. Tali attività sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato ed a garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale). Tali dati costituiscono altresì quadro di riferimento tecnico ufficiale ai fini delle attività delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della l. 132/2016.
3. Gli elementi conoscitivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016 costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza degli enti di cui all’articolo 5, comma 1.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.