Menù di navigazione

Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009

Art. 15
1. Nel rispetto dei contenuti del programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 10 della l. 132/2016 , la Giunta regionale entro il 30 novembre (82)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 41.

di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, con propria deliberazione individua:
a) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie, come individuate all’articolo 11, commi 2 e 3;
c) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle attività di cui all’articolo 16;
d) i criteri per il coordinamento dell’integrazione tra l’ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le richieste di svolgimento di attività.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.