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Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

CAPO II
- Indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese per l'esercizio del mandato (38)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 3.

Art. 3
- Indennità di carica
1. L’indennità mensile di carica è stabilita nella misura del 65 per cento dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati, alla data del 1° dicembre 2011 (24)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 152.

ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento).
3. Per la corresponsione dell’assegno di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ), (66)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 12.

la percentuale di riduzione dell’indennità di carica è fissata nella misura del 10 per cento.
4. Per i soggetti sospesi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 235/2012 (66)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 12.

non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla presente legge.
5. Al titolare dell’indennità di carica (106)

Parole inserite con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 12.

che sia stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l’assegno erogato a norma del comma 3 e l’indennità ad esso spettante.
Art. 4
- Trattenuta complessiva obbligatoria
1. Sull’indennità di carica di cui all’articolo 3 è effettuata una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento per la corresponsione dell’indennità di fine mandato e, fino al termine della nona legislatura regionale, (40)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.

del 17 per cento per la corresponsione dell’assegno vitalizio.
2. La trattenuta del 17 per cento, (40)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.

di cui al comma 1 è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 3, applicata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2006). (41)

Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.

2 bis. La trattenuta del 5 per cento di cui al comma 1, è applicata sulle competenze nette fino al raggiungimento del limite decennale di cui all’articolo 26, comma 1. Successivamente al raggiungimento di detto limite, la trattenuta è ridotta al 2,5 per cento. (42)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.

Art. 5
1. Ai titolari dell’indennità di carica di cui all’articolo 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un’indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011:
a) Presidente della Giunta: 23,50 per cento;
b) Presidente del Consiglio 23,40 per cento;
c) Componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: 13,50 per cento;
d) Vicepresidente del Consiglio: 13,40 per cento;
e) Consigliere segretario del Consiglio: 8,40 per cento;
f) Portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;
g) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 5 per cento;
h) Presidente di commissione: 8 per cento;
i) Segretario questore del Consiglio: 4 per cento;
l) Vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 4 per cento.
2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l’indennità più favorevole.
Art. 6
- Divieti di cumulo
1. L’indennità di cui all’articolo 3 non può cumularsi con assegni, indennità o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.
2. I soggetti di cui all’articolo 1 dichiarano, entro il 30 settembre di ogni anno, le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 1 ovvero effettuano una dichiarazione negativa. La competente struttura del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.
3. In caso di inadempimento all’obbligo di cui al comma 2, il presidente del Consiglio diffida, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, ad adempiere all’obbligo di dichiarazione entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui persista l’inadempimento, il presidente del Consiglio ne informa l’assemblea non oltre la prima seduta successiva.
4. Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell’Sito esternoarticolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza è effettuata dal presidente del Consiglio all’atto della proclamazione.
5. I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni possono effettuare l’opzione di cui all’Sito esternoarticolo 68 del d.lgs 165/2001 in qualsiasi momento, mediante comunicazione al presidente del Consiglio che ne dà immediata notizia all’amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L’opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all’amministrazione interessata. Se è effettuata all’atto della proclamazione dell’elezione, l’opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può essere modificata l’opzione esercitata.
6. I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza, hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui all'articolo 6 bis (46)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 7.

(17)

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 3.

e i rimborsi spese di missione di cui al capo IV.
7. L’elezione al Parlamento nazionale o europeo o al Consiglio di altra regione o la nomina a componente della Giunta di altra regione determina la cessazione del diritto al trattamento indennitario di cui all’articolo 2, a decorrere dalla data di proclamazione o di nomina nella carica e sino all’eventuale opzione per la carica presso la Regione Toscana.
Art. 6 bis
- Rimborso spese per l’esercizio del mandato (120)

Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 3.

1. Al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, determinato nella differenza tra quanto dovuto per indennità di carica ed indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00.
2. Ai consiglieri ed ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, composto da una quota fissa e, per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio.
3. Al consigliere che ricopre la carica di Sottosegretario alla presidenza della Giunta non spetta la quota variabile di cui al comma 2.
4. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:
a) Presidente della Giunta: euro 2.819,81;
b) Presidente del Consiglio: euro 2.824,25;
c) componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: euro 2.497,76;
d) Vicepresidente del Consiglio: euro 2.182,20;
e) Consigliere segretario del Consiglio: euro 2.119,20;
f) Portavoce dell’opposizione: euro 2.140,00;
g) Presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;
h) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;
i) Presidente di commissione: euro 2.079,00;
l) Segretario questore del Consiglio: euro 1.977,00;
m) Vicepresidente e segretario di commissione: euro 1.977,00;
n) Consigliere: euro 1.925,00.
5. La quota variabile di cui al comma 2, parametrata ad una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per euro 0,48 il doppio della distanza tra il comune di residenza, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220, e il comune sede del Consiglio, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l’eccedenza per euro 0,26.
6. Nessun rimborso spese od altra utilità sono dovuti per la partecipazione alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.
Art. 6 ter
1. In nessun caso il rimborso spese di cui all’articolo 6 bis, sommato all’indennità di carica ed all’indennità di funzione, può determinare una spesa mensile lorda complessiva superiore ai seguenti limiti:
a) per il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta: euro 13.000,00;
b) per i consiglieri con indennità di funzione ed i componenti della Giunta: euro 12.800,00;
c) per i consiglieri senza indennità di funzione: euro 11.100,00.
2. Nel caso in cui l’entità del rimborso spese, calcolata ai sensi dell’articolo 6 bis, sommata all’indennità di carica ed all’indennità di funzione, determini il superamento dei limiti di cui al comma 1, è operata d’ufficio una riduzione del rimborso spese pari all’eccedenza rispetto a detti limiti.
Art. 7
3. Il trattamento di cui all'articolo 6 bis è ridotto di 50,00 euro oltre al 5 per cento della quota variabile di cui al comma 4 dello stesso articolo 6 bis (50)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.

per ogni giornata di assenza alle sedute:
a) del Consiglio;
b) dell’Ufficio di presidenza del Consiglio;
c) della Giunta;
e) della Conferenza per la programmazione dei lavori del Consiglio;
f) delle commissioni permanenti, istituzionali, (52)

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.

speciali, d’inchiesta e d’indagine.
4. La riduzione di cui al comma 3 si applica anche nel caso di assenza ad una delle sedute che il medesimo organo collegiale tiene nell’arco della stessa giornata.
5. Si considera presente il soggetto che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 3, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta.
6. Si considerano presenti la consigliera e la componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’Sito esternoarticolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 dello stesso Sito esternod.lgs. Sito esterno151/2001 .
7. La consigliera e la componente della Giunta sono tenute a presentare alla competente struttura del Consiglio, prima dell’inizio dei periodi di cui al comma 6, il certificato medico indicante la data presunta del parto, e nei trenta giorni successivi al parto ovvero all’adozione o all’affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l’adozione o l’affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all’Sito esternoarticolo 46 Sito esternodel Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
8. Si considera presente il consigliere o il componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall’Sito esternoarticolo 28 Sito esternodel Sito esternod.lgs. 151/2001 . Il consigliere e il componente della Giunta sono tenuti a presentare alla competente struttura del Consiglio la certificazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 28.
9. L’Ufficio di presidenza determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri, sentita la Giunta per quanto disposto dal comma 3, lettera c).
Art. 7 bis
Riduzione del rimborso spese dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche (114)

Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2020, n. 91, art. 1.

1. Ai consiglieri regionali non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l’esercizio del mandato prevista dall’articolo 6 bis, commi 2 e 4, qualora si verifichi uno dei seguenti casi relativi ad esigenze di tutela della salute a fronte di emergenze epidemiologiche:
a) chiusura della sede del Consiglio regionale per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare;
b) convocazione in modalità telematica, per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare, di tutti i seguenti organi: Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza, Conferenza di programmazione dei lavori e commissioni consiliari; tale disposizione non si applica in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute e riunioni per motivi di sicurezza sanitaria.
1 bis. In caso di partecipazione alle sedute del Consiglio regionale di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo, ai consiglieri che si collegano da remoto dall’esterno dei locali del Consiglio regionale si applica una riduzione del 5 per cento alla quota variabile di cui all’articolo 6 bis, comma 4. (117)

Comma inserito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92, art. 3.

2. In caso di assenza alle sedute telematiche si applica l’articolo 7, comma 3.
3. A fini della tutela della salute in relazione a emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare singoli consiglieri a partecipare in modalità telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. In tale caso, qualora l’autorizzazione sia concessa per un periodo superiore a quindici giorni, si applicano i commi 1 e 2.
Art. 7 ter
Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto (118)

Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2022, n. 19, art. 1.

1. Nei casi previsti dall’articolo 186 ter del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), al consigliere autorizzato non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l’esercizio del mandato, di cui all’articolo 6 bis, comma 2, per tutto il periodo stabilito nell’autorizzazione.
2. Nei casi in cui, nel periodo stabilito nell’autorizzazione, il consigliere autorizzato partecipi secondo la forma ordinaria alle sedute, ha diritto, per ogni giorno di presenza, al 5 per cento della quota variabile mensile del rimborso spese di cui all’articolo 6 bis, comma 2, sino all’importo massimo a lui spettante.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
- Corresponsione e regime fiscale dei rimborsi spese
1. I rimborsi spese di cui all'articolo 6 bis (54)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 11.

sono corrisposti tutti i mesi dell’anno, per la partecipazione alle riunioni istituzionali e per le attività connesse all’espletamento del mandato.
2. I rimborsi spese di cui al comma 1 rientrano tra i redditi di cui all’Sito esternoarticolo 52, comma 1, lettera b), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato con Sito esternodecreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’Sito esternoarticolo 4 L.7 aprile 2003, n. 80 ).
Art. 10
- Decorrenza e cessazione
1. La corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese decorre:
a) dalla data della proclamazione per i consiglieri e per il presidente della Giunta;
b) dalla data della nomina per i componenti della Giunta;
c) dalla data della rispettiva entrata in carica (93)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 18.

per il presidente del Consiglio, per i componenti dell’Ufficio di presidenza, per i presidenti, i vicepresidenti e i segretari delle commissioni, per il portavoce dell’opposizione e per i presidenti dei gruppi consiliari.
2. Al termine della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:
a) per i consiglieri e per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data della prima riunione del nuovo Consiglio eletto;
b) per il presidente ed i componenti della Giunta, alla proclamazione del nuovo presidente.
3. In caso di cessazione dalla carica nel corso della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:
a) per i consiglieri, alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio;
b) per i componenti della Giunta regionale, alla data di cessazione della permanenza nella carica, risultante da apposita comunicazione del presidente della Giunta;
c) per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data di cessazione della permanenza nelle cariche stesse.
4. Nei casi previsti dall’Sito esternoarticolo 126 della Costituzione , le indennità ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti della Giunta, alla data dello scioglimento del Consiglio.
Art. 10 bis
1. Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 quinquies e dell’articolo 27 bis in materia di assegno vitalizio si applicano ai consiglieri ed assessori in carica fino alla nona legislatura. (84)

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 1.

1 bis. Coloro che hanno acquisito la carica di consigliere o sono nominati assessori nel corso della nona legislatura e non possono maturare un periodo di anzianità contributiva di almeno trenta mesi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15, comma 1, sono esentati dal versamento della trattenuta del 17 per cento di cui all’articolo 4, comma 1. Alla data di entrata in vigore del presente comma è dovuta la restituzione di quanto già versato, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. (68)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 13.

2. Con l’entrata in vigore del presente articolo cessa l’applicazione del regime transitorio per l’attribuzione dell’assegno vitalizio di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 .
3. Con legge regionale saranno disciplinate le modalità di determinazione ed erogazione ai consiglieri e assessori cessati dal mandato a partire dalla decima legislatura regionale di un trattamento economico a carattere contributivo, in conformità ai principi disposti per la Camera dei Deputati.
Art. 10 ter
- Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione (55)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 12.

1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. n. 174/2012 , convertito dalla Sito esternolegge 213/2012 , qualora il titolare dell’assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare dell’assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. La competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, provvede d’ufficio ad accertare l’assenza delle condanne di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell’assegno vitalizio indiretto che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 37.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 4.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 83.

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 85.

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Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 87.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 1.

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Numero abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 152.

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Note soppresse.

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Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 cessano di avere applicazione con l'inizio della X legislatura regionale. Si veda in proposito l'articolo 10 bis, comma 1.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Lettera soppressa con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 14.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 12.

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Rubrica inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 14.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 71.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

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Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 74.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 75.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 18 .

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 14 , ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 17.

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Articolo sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n, 15, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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