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Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

Art. 6
- Divieti di cumulo
1. L’indennità di cui all’articolo 3 non può cumularsi con assegni, indennità o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.
2. I soggetti di cui all’articolo 1 dichiarano, entro il 30 settembre di ogni anno, le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 1 ovvero effettuano una dichiarazione negativa. La competente struttura del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.
3. In caso di inadempimento all’obbligo di cui al comma 2, il presidente del Consiglio diffida, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, ad adempiere all’obbligo di dichiarazione entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui persista l’inadempimento, il presidente del Consiglio ne informa l’assemblea non oltre la prima seduta successiva.
4. Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell’Sito esternoarticolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza è effettuata dal presidente del Consiglio all’atto della proclamazione.
5. I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni possono effettuare l’opzione di cui all’Sito esternoarticolo 68 del d.lgs 165/2001 in qualsiasi momento, mediante comunicazione al presidente del Consiglio che ne dà immediata notizia all’amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L’opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all’amministrazione interessata. Se è effettuata all’atto della proclamazione dell’elezione, l’opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può essere modificata l’opzione esercitata.
6. I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza, hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui all'articolo 6 bis (46)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 7.

(17)

Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 3.

e i rimborsi spese di missione di cui al capo IV.
7. L’elezione al Parlamento nazionale o europeo o al Consiglio di altra regione o la nomina a componente della Giunta di altra regione determina la cessazione del diritto al trattamento indennitario di cui all’articolo 2, a decorrere dalla data di proclamazione o di nomina nella carica e sino all’eventuale opzione per la carica presso la Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 37.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 4.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 83.

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 85.

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Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 87.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 1.

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Numero abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 152.

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Note soppresse.

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Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 cessano di avere applicazione con l'inizio della X legislatura regionale. Si veda in proposito l'articolo 10 bis, comma 1.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Lettera soppressa con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 14.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 12.

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Rubrica inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 14.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 71.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

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Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 74.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 75.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 18 .

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 14 , ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 17.

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Articolo sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n, 15, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.