Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3
Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima,
del 16 gennaio 2009
Art. 16
1. I soggetti di cui all’articolo 1 che cessano dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all’assegno vitalizio e che non intendono, a tali effetti, continuare il versamento dei contributi, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita con domanda al presidente del Consiglio, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato.
3. La stessa facoltà di cui al comma 1, nel caso di decesso del soggetto, compete agli aventi diritto di cui all’articolo 20. In tali casi, la domanda al presidente del Consiglio deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso.
3 bis. I soggetti di cui all’articolo 1 che intendono rinunciare al vitalizio non ancora percepito, maturato con la contribuzione relativa a tutti gli anni di mandato svolto, presentano al Presidente del Consiglio la domanda di restituzione di tutte le somme versate. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente articolo. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 11. Non è ammessa la restituzione dei contributi versati per coloro per i quali è stata sospesa per qualsiasi motivo la percezione del vitalizio già in essere. (76) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.
3 ter. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) per la determinazione della quota parte non assoggettata a tassazione si considerano le trattenute operate nell’anno di competenza decurtate da quelle restituite in riferimento al medesimo periodo temporale. (76) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.