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Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

Art. 10 quater
1. In attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 1, commi 965, 966 e 967, Sito esternodella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il presente capo disciplina secondo il metodo di calcolo contributivo gli assegni vitalizi diretti, indiretti e quelli ripristinati per effetto dell’abrogazione del divieto di cumulo, di seguito denominati assegni vitalizi, in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti dall’intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 , di seguito denominata Intesa, e del documento di indirizzo deliberato il 3 aprile 2019 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del punto 2 dell’Intesa.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) ai consiglieri regionali, al Presidente della Regione e agli assessori, che abbiano maturato il diritto all’assegno vitalizio prima dell’inizio della decima legislatura, nonché agli aventi diritto, secondo la normativa regionale, alla quota di reversibilità;
b) a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere fino alla nona legislatura e che alla data di entrata in vigore del presente capo non hanno ancora maturato il requisito anagrafico previsto per il conseguimento del diritto all’erogazione dell’assegno vitalizio;
c) agli aventi diritto per i quali, alla data di entrata in vigore del presente capo, l’assegno vitalizio, diretto e o indiretto, risulta sospeso ai sensi dell’articolo 17;
d) a coloro nei cui confronti il vitalizio è ripristinato per effetto dell’eliminazione del divieto di cumulo, già previsto dall’articolo 23 bis, abrogato dall’articolo 10 undecies.
3. Per i vitalizi ripristinati a seguito dell’abrogazione del divieto di cumulo si applica l’articolo 10 undecies.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 37.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 4.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 83.

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 85.

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Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 87.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 1.

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Numero abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 152.

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Note soppresse.

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Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 cessano di avere applicazione con l'inizio della X legislatura regionale. Si veda in proposito l'articolo 10 bis, comma 1.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Lettera soppressa con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 14.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 12.

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Rubrica inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 14.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 71.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

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Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 74.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 75.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 18 .

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 14 , ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 17.

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Articolo sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n, 15, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.