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Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 15 giugno 2009

Art. 1
- Principi e finalità della legge
1. Per realizzare l’accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell’integrazione partecipe, di cui all’articolo 4 dello Statuto regionale ed in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali, la Regione Toscana detta norme ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunità per i cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale.
2. In particolare le politiche della Regione sono finalizzate ai seguenti obiettivi:
a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;
b) la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l’adempimento dei doveri individuali e collettivi;
c) l’istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del “welfare” e dello sviluppo locale;
d) la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;
e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all’inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 269 del 22 luglio 2010 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 2, commi 2 e 4, e 6, comma 11, 35, 43, 51 e 55 lettera d).

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 31.

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Parola soppressa con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 31.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi l'intero articolo è abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; infine il comma è nuovamente vigente con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16 .

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32.

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 66.

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Comma aggiunto conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 66.

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Articolo prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 67; poi nuovamente vigente con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Articolo aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 68.

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Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.