Menù di navigazione

Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009

Art. 5
Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea(62)

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2.

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea previste dall’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.