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Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009

TITOLO III
Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace(90)

Titolo soppresso con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 16.

CAPO IV
Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace (91)

Capo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 16.

Art. 16
- Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace (92)

Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, persegue le finalità di cui all’articolo 71, (93)

Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

, dello Statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo.
2. In particolare la Giunta regionale:
a) promuove (93)

Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l’evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
b) promuove (93)

Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell’ambito dei programmi del Governo italiano e dell’Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui partecipa il Governo italiano;
c) favorisce le attività di ricerca e gli scambi di informazioni nonché le attività di divulgazione volti a promuovere l’unità e l’identità europea e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;
d) promuove attività di mero rilievo internazionale attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle attività normative, le visite di cortesia, la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in ambito locale;
e) sostiene le attività promozionali all’estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;
f) conclude accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altro stato secondo quanto disciplinato dal presente capo (94)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

.
CAPO II
Art. 17
- Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati
1. La Giunta regionale promuove, nelle materie di competenza regionale, l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 6, comma 1, della l. 131/2003 .
Art. 18
- Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6, commi 2 e 3, Sito esternodella Sito esternol. 131/2003 .
2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici vincolanti per la Regione.
Art. 19
- Indirizzi del Consiglio Regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale in tema di accordi con stati o intese con enti territoriali interni ad altri stati per l’espressione di eventuali indirizzi ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 4 della presente legge.
1 bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali indirizzi di cui al comma 1, entro trenta giorni. Decorsi i termini senza che gli indirizzi siano stati formulati, la Giunta regionale procede in assenza degli indirizzi stessi.(96)

Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 19.

.(29)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 18.

Art. 20
- Trattative e stipulazione
1. Il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell’accordo o dell’intesa.
2. Il Presidente della Giunta regionale:
a) attiva le procedure per gli adempimenti dell’articolo 6, commi 2 e 3, Sito esternodella Sito esternol. 131/2003 ;
b) è l’organo titolare dei pieni poteri di firma conferiti per la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 3, della l. 131/2003 ;
Art. 21
- Approvazione
1. Gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 22
- Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali
1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali.
2. La Regione collabora e partecipa altresì alle attività delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, quando coinvolgono governi regionali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonché alle attività di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la deliberazione che gli atti di adesione al Consiglio regionale.
4. L’atto di adesione è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di eventuali oneri sia per l’adesione che per la conferma periodica della stessa è disposto con atto dirigenziale.
Art. 23
- Funzioni del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, in conformità all’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale):
a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni europee e internazionali tra assemblee elettive o comunque concernenti i propri compiti istituzionali;
b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di enti territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici stranieri al fine di promuovere collaborazioni nell’ambito delle attività di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di conoscenze e informazioni.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può proporre alla Giunta regionale l’attivazione di rapporti e relazioni internazionali, compresi accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.
3 bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può approvare progetti d’intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).(45)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 54.

La deliberazione dell’Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d’intesa con lo stesso Ufficio di presidenza. (3)

Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75, art.42.

Art. 24
- Finalità delle attività di partenariato
1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:(97)

Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell’Unione europea;
b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell’Europa e degli altri continenti;
c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;
d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;
e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti dell’uomo.
Art. 25
- Interventi di partenariato internazionale
1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e nell’ambito dei programmi del Governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.
2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto delle azioni che valorizzano le risorse dell’area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell’ambiente.
3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la più ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti.
4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della società civile toscana.
Art. 26
- Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato
1. La Regione può destinare parte delle risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle relazioni internazionali(46)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 55.

per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.
2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta regionale comunicato al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio.
4. La Giunta regionale dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo secondo quanto previsto dall’articolo 45.(47)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 55.

Art. 27
- Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani
1. Al fine di promuovere la cultura della pace ed il riconoscimento dei diritti umani, la Regione contribuisce al sostegno di azioni a carattere educativo e di aggiornamento del personale docente promosse dagli istituti scolastici nonché al sostegno di idonee iniziative e attività culturali promosse da associazioni impegnate sui temi della cultura della pace e dei diritti umani.
2. Per l’anniversario della approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi ed iniziative volte a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani e sostiene iniziative promosse in merito da associazioni di carattere culturale.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono programmate ai sensi dell’articolo 43.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 23.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 30.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 52.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 63.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 64.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 65.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

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Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 33.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.