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Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009

Art. 28
1. La Regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale:
a) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;
b) attività d’informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all’estero;
c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana;
d) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione culturale negli stati di residenza;
e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.
2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull’emigrazione dei toscani nel mondo.
3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all’estero presso i competenti organi statali, l’Unione europea e le organizzazioni internazionali.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 23.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 30.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 52.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 63.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 64.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 65.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

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Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 33.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.