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Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 13 maggio 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) e l’articolo 69 dello Statuto;


Vista l’intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ), in sede di conferenza unificata;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Visto il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI) della Toscana del 22 aprile 2009;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;


considerato quanto segue:


1. L’esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;


2. L’urgenza di favorire iniziative volte al rilancio dell’economia;


3. La necessità di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie;


4. La necessità di favorire la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;


5. La necessità di prevedere alcune semplificazioni degli adempimenti procedurali affinché gli interventi possano prodursi con la tempistica richiesta;


6. La necessità di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;


7. L’esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso;


8. L’opportunità di collegare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità architettonica ed energetica degli edifici nonché al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente;


9. La necessità di fissare il termine di vigenza della presente legge al 31 dicembre 2010, tenuto conto della natura straordinaria della stessa e comunque nel rispetto del termine concordato nell’intesa;


10. L’opportunità, al fine di impedire un utilizzo incongruo e non rispondente alle finalità della presente legge, di individuare la data di sottoscrizione dell’intesa come termine entro il quale è richiesto il possesso delle condizioni di ammissibilità degli interventi straordinari;


11. L’opportunità, al fine di impedire interventi meramente speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione d’uso degli edifici abitativi che abbiano fatto applicazione delle misure straordinarie per un determinato periodo temporale e di sanzionarne l’evento;


12. L’opportunità di istituire un sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti nell’ambito della l.r. 39/2005 ;


si approva la seguente legge



Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 133.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 133.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 134.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 135.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 135.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 136.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 46.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 47.

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Nota soppressa.

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Capoverso così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 50.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 51, e poi così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 52.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4; poi così sostituito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1 .

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Comma inserito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parola soppressa con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 9.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91 , art. 4, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.