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Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 13 maggio 2009

Art. 4
- Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi (35)

Parole aggiunte con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su edifici esistenti ed aventi esclusivamente destinazione d’uso abitativa alla data del 31 marzo 2009.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici all’interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura comunque non superiore al 35 per cento (5)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 135.

della superficie utile lorda complessiva dell’edificio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fini dell’ampliamento e non sia aumentata.
4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la destinazione d’uso abitativa degli edifici interessati. Il mutamento di destinazioni d’uso diverse da quella abitativa di cui al comma 3 è consentito se previste dagli strumenti (36)

Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.

urbanistici comunali. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadri. (6)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 135.

5. Gli interventi di cui al comma 1, sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici di cui alla l.r. 1/2005, dai piani operativi di cui alla l.r. 65/2014 o dai regolamenti edilizi comunali ed in presenza delle seguenti due condizioni:
a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni. (37)

Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.

6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni, il progetto allegato alla SCIA o, in alternativa, alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire, di cui all’articolo 7, contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche). (38)

Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.

7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
a) consentano, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe “A” per l’edificio e prestazioni di tipo “B” per gli impianti, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) perseguano gli obiettivi di qualità energetico-ambientali indicati nelle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 219 della l.r. 65/2014 o in quelle indicate all'articolo 243 della medesima l.r. 65/2014 (39)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.

, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
1) qualità ambientale esterna;
2) risparmio delle risorse;
8. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 149, comma 1, della l.r. 65/2014 (40)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.

; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l’abitabilità o agibilità dell’edificio realizzato.
9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 133.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 133.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 134.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 135.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 135.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 136.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 46.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 47.

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Nota soppressa.

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Capoverso così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 50.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 51, e poi così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 52.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4; poi così sostituito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1 .

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Comma inserito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parola soppressa con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 9.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91 , art. 4, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.