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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;
c) prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati quali il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele;
d) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno;
e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell’arco dell’anno;
f) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
f bis) autoconsumo: una produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non destinata alla commercializzazione;(19)

Comma aggiunto con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 3.

f ter) sciame o nucleo: una colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia(19)

Comma aggiunto con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 3.

f quater) banca dati apistica nazionale (BDA): la banca dati dell’anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale)(19)

Comma aggiunto con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 3.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 72.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 74, ed ora così sostituito conl.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.