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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 12
- Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dal personale addetto alla vigilanza ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della Sito esternolegge 21 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. I servizi veterinari organizzano e attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, secondo una programmazione annuale e nel rispetto delle norme di settore.
5. I servizi veterinari predispongono norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell’apicoltura.
6. Per le operazioni di risanamento o per altre attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i servizi veterinari possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.
7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla legge regionale 25 luglio 2014, n. 42 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana”).(29)

Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 13.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 72.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 74, ed ora così sostituito conl.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.