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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 11
1. La Giunta regionale, sentite le forme associate di cui all’articolo 2, individua zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 72.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 74, ed ora così sostituito conl.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.