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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 13
- Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel DEFR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 6.(11)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 51.

2. Agli oneri per l'attività dell’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione di cui all’articolo 9, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2010 si fa fronte:
- per l’anno 2009 con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione-Spese correnti” del bilancio di previsione 2009;
- per l’anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione-Spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 – 2011.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
4. Il finanziamento dell’attività di cui all’articolo 11 è garantito, senza oneri aggiuntivi, nell’ambito degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.