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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 9
- Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione
1. L’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana ( IRPET) effettua studi ed analisi relative alla ricerca e all’innovazione tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, in collaborazione con la Giunta regionale ed in raccordo con la Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 4.
2. Le attività di studio e di analisi dell'Osservatorio afferiscono a:
a) caratteristiche, risorse umane, dotazioni strumentali ed attività dei soggetti che svolgono attività di ricerca;
b) pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attività di ricerca svolte in Toscana, anche attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione scientifica nazionali e internazionali;
c) attività di “spin off” di ricerca e di interazione tra strutture di alta formazione ed imprese;
d) piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;
e) caratteristiche, dotazioni e attività dei parchi scientifici e tecnologici e degli incubatori d’impresa;
f) brevetti, marchi e modelli di utilità, conseguiti da attività di ricerca svolta in Toscana;
g) strumenti di incentivazione finanziaria e interventi di partecipazione finanziaria per il sostegno alla ricerca e all’innovazione;
h) tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ricadute economiche, occupazionali e formative derivanti dall'attuazione dei progetti di ricerca finanziati ai sensi della presente legge;
i) elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi dell’innovazione prodotta in Toscana;
j) le tesi di laurea e di dottorato aventi riferimenti al territorio toscano e al suo sviluppo economico e sociale.
3. Le attività di ricerca dell’osservatorio confluiscono nel programma di attività di ricerca dell’IRPET di cui all’articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 ( Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana).
4. Le basi di dati, le analisi quantitative e qualitative nonché la reportistica prodotta dall’Osservatorio sono progettate e realizzate nel quadro degli standard regionali in materia di società dell’informazione e della conoscenza e messe a disposizione della Regione, tramite la rete telematica regionale toscana (RTRT), nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema informativo regionale dalla competente struttura regionale.
5. L'Osservatorio opera sulla base di intese con le università e gli enti di ricerca ed in raccordo con altri soggetti presenti sul territorio toscano aventi analoghe competenze in materia di innovazione e ricerca per il monitoraggio delle strategie e delle azioni effettuate ed invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.