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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 4
- Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione
1. E’ istituita la Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione di seguito denominata “Conferenza”quale organismo di consultazione della Giunta regionale.
2. Alla Conferenza compete:
a) formulare proposte e osservazioni finalizzate all’elaborazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), relativamente agli interventi regionali negli ambiti di attività di alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l’interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza;(5)

Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 46.

b) collaborare per le attività di ricerca svolte dall’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, di cui all’articolo 9.
3. La Conferenza è composta da:
a) il presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato;
b) il presidente del Consiglio delle autonomie locali;
c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato;
d) i rettori delle università della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione;
e) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o suo delegato;(3)

Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 15.

f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d), individuati con provvedimento della Giunta regionale;
g) il direttore generale competente in materia di politiche per la ricerca;
h) cinque rappresentanti delle associazioni datoriali e dei lavoratori delle imprese di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le organizzazioni più rappresentative a livello regionale.
4. Alla Conferenza partecipano gli assessori regionali ed i direttori generali competenti per materia, in relazione agli affari trattati.
4 bis. Alla Conferenza partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato. (1)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 21.

5. La Conferenza è nominata con le procedure di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed opera con le modalità previste nel regolamento interno di funzionamento, approvato dalla stessa.
6. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura.
7. Ai componenti della Conferenza non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.