Menù di navigazione

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 3
- Rete regionale della ricerca
1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti in Toscana nell’ambito dell’alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca stessa, mediante l’istituzione di un coordinamento denominato “rete regionale della ricerca”; la rete opera nel rispetto delle specifiche autonomie dei soggetti ad essa aderenti e della loro cooperazione con la comunità scientifica internazionale, con particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000. Le attività relative al coordinamento sono svolte dalla struttura della Giunta regionale competente per materia.
2. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale della ricerca:
a) gli enti locali;
b) le università e le scuole superiori di alta formazione;
c) gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca;
d) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;
e) le imprese pubbliche e private che svolgono o sono destinatarie di attività di ricerca.
3. La Regione, in coerenza con gli orientamenti dell’Unione europea in materia di ricerca, e gli indirizzi del piano nazionale della ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 alla programmazione regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.