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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 12
- Relazione sullo stato di attuazione della legge(10)

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 50.

1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di cui all’articolo 9.
2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa con particolare riferimento a:
a) quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
b) attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;
c) tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.