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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 10
- Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione
1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione, nonché la valorizzazione delle risorse umane. A tal fine la Regione promuove forme di collaborazione con le istituzioni universitarie per favorire la diffusione e la circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell’ambito sociale, economico e produttivo regionale incentivando altresì le azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della ricerca nel quadro del processo d’integrazione europea .
2. La Regione attiva rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione del sistema delle autonomie locali, per favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca nonché gli interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per l’aggregazione ottimale di funzioni e servizi.
3. La Regione favorisce l’interazione fra le istituzioni universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione, sostenendo interventi finalizzati alla costituzione ed alla qualificazione di reti e poli di ricerca.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.