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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, nell'esercizio della proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione di cui all'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione , nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la presente legge:
a) favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificità strettamente connessi con programmi fondamentali per lo sviluppo regionale;
b) promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l’incremento dell’occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, per l’efficienza dei sistemi della mobilità e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunità di genere;
c) favorire lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma consortile e la sua integrazione con la ricerca pubblica;
d) favorire la qualificazione e la molteplicità delle esperienze, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza;
e) integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
f) promuovere e sostenere l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;
g) diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettività anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.