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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

CAPO V
- Requisiti e modalità per la nomina
Art. 22
- Requisiti per la nomina e cause di esclusione
1. Può essere nominato Difensore civico chi sia in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente e di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, di lavoro autonomo o in posizione dirigenziale di strutture pubbliche o private o in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali, svolta nel campo della difesa dei diritti dei cittadini o comunque nel campo giuridico-amministrativo.
2. Non possono essere nominati:
a) i membri del governo e del parlamento, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana ;
b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
c) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle aziende sanitarie;
d) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli enti, degli istituti, dei consorzi, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione o sottoposti alla vigilanza o al controllo regionale.
Art. 23
- Cause di incompatibilità
1. L’incarico di Difensore civico è incompatibile con l’esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa nonché con cause di esclusione sopravvenuta. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.
2. Il Presidente del Consiglio regionale ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Difensore civico nominato a rimuoverla. Qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito, il Difensore civico è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, svolti dalla commissione consiliare competente.
Art. 24
- Durata del mandato e proroga delle funzioni
1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non può essere rinominato.
2. Il Difensore civico prosegue nell’esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato oppure per il più breve termine di entrata in carica del successore.
Art. 25
- Cause di scadenza anticipata
1. L’incarico di Difensore civico cessa prima della scadenza di cui all’articolo 24, comma 1, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.
2. Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può deliberare la revoca per gravi motivi del Difensore civico.
3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l’elezione del Difensore civico è posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina ai sensi dell’articolo 26, l’incarico è transitoriamente ricoperto dal Segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all’indennità di cui all’articolo 27.
Art. 26
- Nomina del Difensore civico
1. Al procedimento per la nomina del Difensore civico si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
2. E’ nominato il candidato che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Dopo la terza votazione infruttuosa, è nominato il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.
Art. 27
1. Spetta al Difensore civico un’indennità pari all’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento (3)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 14.

di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). (2)

Si veda anche l’articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.

2. Al Difensore civico spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento della attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del Difensore civico.
Art. 28
- Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale
1. Il Difensore civico invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta, completa degli eventuali suggerimenti idonei a prevenire i casi di cattiva amministrazione.
2. La relazione è discussa dal Consiglio regionale, secondo le norme del regolamento interno.
3. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore civico per approfondimenti sui co ntenuti della relazione o nell’esercizio delle loro funzioni. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti della propria attività che investano la loro competenza.
4. Il Difensore civico regionale può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.
5. In casi di particolare rilevanza e urgenza, il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l’iscrizione all’ordine del giorno per la discussione e le eventuali determinazioni.
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dopo la discussione in Consiglio regionale.
7. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, anche avvalendosi delle strutture di informazione del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.