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Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16

Cittadinanza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, terzo, quarto e settimo comma della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera f) dello Statuto;


considerato quanto segue:


1. la Regione si propone di rimuovere ogni ostacolo che si frappone al raggiungimento di una piena parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica e di evidenziare il carattere trasversale delle politiche di genere rispetto all’insieme delle politiche pubbliche regionali, con particolare riferimento ai settori dell’istruzione, delle politiche economiche, della sanità, della comunicazione e della formazione;


2. la presente legge si propone pertanto di costruire un coerente sistema di azioni specificatamente volte alla conciliazione vita-lavoro ed a realizzare iniziative a carattere innovativo, valorizzando le esigenze che emergono dal territorio ed affidando a tal fine alle province un ruolo di promozione e coordinamento;


3. al tempo stesso, si ritiene di valorizzare lo specifico ruolo propositivo e progettuale delle associazioni e formazioni sociali che intervengono nello specifico ambito della parità di genere, da tempo utilmente operanti nella nostra Regione;


4. a sostegno dei suddetti interventi, devono essere previsti idonei strumenti di supporto, quali l’analisi di genere nella programmazione regionale così come nell’analisi di impatto della regolazione; i parametri di genere nei programmi che attribuiscono contributi; il coordinamento delle risorse destinate alle politiche di genere; l’adozione del bilancio di genere; il necessario adeguamento delle statistiche; la predisposizione di un rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne, con la collaborazione dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);


5. si devono rendere stabili la partecipazione ed il confronto sullo sviluppo delle politiche di genere e sulle relative normative, garantendo a tal fine una sede permanente attraverso l’istituzione del Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere e una sede periodica di verifica generale denominata Forum della cittadinanza di genere;


6. al fine di facilitare l’attuazione del principio di parità nelle nomine regionali risulta opportuno istituire un’apposita banca dati dei saperi delle donne, come strumento di promozione della rappresentanza delle figure femminili, affidandone la gestione alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita presso il Consiglio regionale;


6 bis. la programmazione degli interventi previsti dalla legge avviene secondo le modalità e le procedure previste della legge regionale 1/2015; (10)

Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 24.



7. si rende opportuna una disposizione di raccordo, prevedendo che il primo piano regionale per la parità di genere attuativo della presente legge sia predisposto per il biennio 2009 – 2010;


si approva la presente legge

TITOLO I
-Disposizioni generali
CAPO I
-Oggetto, principi e obiettivi
Art. 1
-Oggetto e principi
1. La presente legge attua l’articolo 4, comma 1, lettera f), dello Statuto che sancisce il diritto alle pari opportunità fra donne ed uomini e alla valorizzazione delle differenze di genere, nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.
2. La Regione riconosce il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali e valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori.
Art. 2
-Obiettivi
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, persegue i seguenti obiettivi:
a) agire nel rispetto dell’universalità dell’esercizio dei diritti di donne e uomini;
b) eliminare gli stereotipi associati al genere;
c) promuovere e difendere la libertà e autodeterminazione della donna;
d) sostenere l’imprenditorialità e le professionalità femminili;
e) favorire lo sviluppo della qualità della vita attraverso politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale e di formazione;
f) promuovere interventi a sostegno dell’equa distribuzione delle responsabilità familiari e della maternità e paternità responsabili;
g) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale;
h) integrare le politiche per la cittadinanza di genere nella programmazione e nella attività normativa;
i) promuovere uguale indipendenza economica fra donne ed uomini, anche in attuazione degli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona “Verso un’Europa dell’innovazione e della conoscenza” del marzo 2000.
TITOLO II
-Azioni per la conciliazione vita-lavoro e le pari opportunità nella vita sociale e politica
CAPO I
-Cittadinanza di genere per la conciliazione vita-lavoro
Art. 3
- Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro
1. La Regione promuove ed incentiva azioni volte alla conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa delle donne e degli uomini nei seguenti ambiti:
a) sperimentazione di formule di organizzazione dell’orario di lavoro nella pubblica amministrazione e nelle imprese private volte alla conciliazione vita-lavoro;
b) promozione di un’equa distribuzione delle responsabilità familiari tra donna ed uomo;
c) incremento del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini;
d) attuazione di interventi nell’ambito del governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città;
e) lotta agli stereotipi di genere che limitano le scelte lavorative e l’assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne.
2. I progetti relativi alle azioni di cui al comma 1, sono predisposti dalle province, dai circondari, dagli enti locali, dalle categorie economiche e sociali a carattere territoriale e dalle associazioni di cui all’articolo 6.
3. Ai fini della predisposizione dei progetti di cui al comma 2, le province promuovono forme di concertazione tra i soggetti di cui al medesimo comma 2.
5. Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 22 sono definiti gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonché l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate. (11)

Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4, art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34.

CAPO II
-Rappresentanza e partecipazione delle donne
Art. 4
-Banca dati dei saperi delle donne
1. Presso la commissione regionale di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), è istituita la banca dati dei saperi delle donne, nella quale sono inseriti i curriculum delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico, che lavorano o risiedono in Toscana.
2. La banca dati è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di rappresentare l’ampio mondo dei saperi delle donne e favorire anche un’adeguata presenza delle donne in ruoli fondamentali della vita regionale. A tale scopo la banca dati favorisce anche la divulgazione di competenze femminili al fine delle indicazioni e proposte di designazioni e nomine ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
3. Il trattamento dei dati relativi alla banca dati avviene nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 5
1. Alla lettera b) del comma 1 bis dell’articolo 1 della l.r. 5/2008, le parole: “
fatta eccezione per le nomine in seno ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l’inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 5/2008 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.
”.
Art. 6
-Progetti delle associazioni
1. La Regione, oltre ai progetti di cui all’articolo 3, concede finanziamenti a progetti proposti dalle associazioni il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:
a) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
c) l’aiuto alla tutela in giudizio nel caso di violazione dei diritti.
1 bis. Le associazioni che possono beneficiare dei finanziamenti regionali, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono risultare iscritte ad uno dei seguenti registri:
a) registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati”);
b) registro di cui allalegge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato). (12)

Comma inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4, art. 3.

2. I progetti sono presentati alla Regione, che li approva nei tempi e con le modalità previsti dal piano regionale di cui all’articolo 22 e sono realizzati dalle associazioni proponenti.
Art. 7
-Forum della cittadinanza di genere
1. La Regione indice annualmente una giornata dedicata alle tematiche delle pari opportunità denominata Forum della cittadinanza di genere, come momento di confronto aperto a tutti i soggetti, istituzionali e non, che hanno tra i propri obiettivi il raggiungimento delle pari opportunità fra donne e uomini.
TITOLO III
-Politiche per la cittadinanza di genere
CAPO I
-Strumenti per l’integrazione delle politiche di genere
Art. 8
-Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere
1. È istituito il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere, di seguito denominato Tavolo, quale strumento di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportunità.
2. Il Tavolo ha sede presso la Giunta regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore con delega alle pari opportunità.
3. Il Tavolo è la sede di confronto dei soggetti interessati per l’esame delle problematiche e delle politiche oggetto della presente legge e dei relativi strumenti di programmazione e di intervento.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le istituzioni nonché i soggetti che promuovono politiche di genere e di pari opportunità chiamati a far parte del Tavolo. (8)

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 38.

Art. 9
-Analisi di genere nell’attività normativa e nella programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2008 (2)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 55.

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è aggiunto il seguente periodo: “
L’AIR tiene conto delle conseguenze delle opzioni normative sulla condizione di donne e uomini;
”.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
-Parametri di genere negli atti (19)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 40.

regionali che attribuiscono contributi
1. Nell'ambito degli atti (20)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 40.

regionali che attribuiscono contributi, la Regione favorisce l’introduzione di parametri per il sostegno alle pari opportunità.
Art. 12
-Coordinamento delle risorse
1. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse nonché coordinare le competenze delle strutture regionali, la Giunta regionale promuove l’integrazione tra le risorse regionali e:
a) le risorse finanziarie nazionali e comunitarie destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, nonché quelle per l’imprenditoria femminile;
b) altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);
c) le risorse apportate dal sistema degli enti locali;
d) le risorse di tipologia diversa da quella finanziaria apportate dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
2. Ai fini dell’integrazione delle risorse di cui al comma 1, lettere b, c) e d), la Giunta regionale promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.
Art. 13
-Bilancio di genere
1. Il bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell’ambito della complessiva valutazione di legislatura (21)

Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 41.

delle politiche pubbliche regionali .(22)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 41.

2. Mediante il bilancio di genere la Regione:
a) valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla ridistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico;
b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell’intervento pubblico;
c) evidenzia l’utilizzo del bilancio per definire le priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni per raggiungere la parità tra donne e uomini;
d) nel rispetto degli strumenti di programmazione, ridefinisce le priorità e la riallocazione della spesa pubblica senza necessariamente aumentare l’ammontare del bilancio pubblico totale.
3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro.
Art. 14
-Statistiche di genere
1. La competente direzione generale della Giunta regionale garantisce l’adeguamento in termini di genere delle statistiche inserite nel programma statistico regionale.
2. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano ed incrementano la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.
Art. 15
-Rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne
1. L’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) nell’ambito del proprio programma istituzionale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’ IRPET), predispone un rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne.
CAPO II
-Cittadinanza di genere nelle politiche della Regione
Art. 16
-Cittadinanza di genere nelle politiche del lavoro e dell’occupazione. Modifiche agli articoli 13 e 21 della l.r. 32/2002 (4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32.

1. La Regione promuove e sostiene la parità di genere nell’ambito delle politiche formative, del lavoro e dell’occupazione.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunto il seguente:
1 bis. Nell’ambito delle competenze regionali, l’offerta dell’obbligo formativo è volta a soddisfare
in modo uguale le richieste e le esigenze formative di entrambi i generi.
”.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002, dopo le parole: “
occupazione femminile
” sono aggiunte le seguenti: “
e mirate al superamento degli stereotipi sulle scelte formative, sui mestieri e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o
maschile
”.(4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32.

Art. 17
- Cittadinanza di genere nelle politiche economiche
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’Sito esternoarticolo 12 della legge 25 febbraio Sito esterno1992, n. 215 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile) e nel rispetto dei principi dell’Sito esternoarticolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’Sito esternoarticolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), predispone azioni per:
a) promuovere la qualificazione professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici al fine di favorire la più ampia scelta professionale delle donne e quindi l’avvio e la gestione competente della propria attività;
b) promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, particolarmente nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.
Art. 18
- Cittadinanza di genere nella politica sanitaria. Modifiche agli articoli 7, 19 e 54 della l.r. 40/2005 (5)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

1. La Regione garantisce l’integrazione attiva negli obiettivi e nelle attuazioni della politica della salute del principio della parità di trattamento, al fine di evitare che si abbiano discriminazioni a causa delle differenza biologiche o degli stereotipi sociali ad esse associati.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente periodo: “
La Regione promuove l’adozione sistematica di iniziative volte a sostenere la salute delle donne nelle fasi della loro vita, nell’ambito delle azioni di educazione alla salute.
”.
3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: “
Il piano tiene conto del principio di pari opportunità sviluppando azioni specificamente orientate a tal fine.
4. Alla fine del comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: “
La Regione promuove la ricerca scientifica che prende in considerazione le differenze fra donna e uomo in relazione alla protezione della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda l’accessibilità e l’attività diagnostica e terapeutica, sia nell’ambito degli studi clinici che in quello assistenziale
”.
5. La Regione persegue l’integrazione del principio della parità nella formazione del personale delle organizzazioni sanitarie, nell’ambito del sistema di formazione di cui agli articoli 51 e 52 della l.r. 40/2005 , garantendo in particolare la capacità del personale di individuare e trattare le situazioni di violenza di genere.
6. La Regione persegue l’obiettivo di garantire l’ottenimento e il trattamento disaggregato per genere, ove possibile, dei dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi di informazione sanitaria.
Art. 19
- Cittadinanza di genere nella società dell’informazione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 1/2004 (6)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1.

1. La Regione promuove la cittadinanza di genere nell’ambito della società dell’informazione e della conoscenza.
2. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), sono aggiunte le parole: “
con attenzione alle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle tecnologie dell’informazione
”.
Art. 20
- Cittadinanza di genere nelle attività di comunicazione istituzionale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 22/2002 (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22.

1. La Regione promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative ed azioni di comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere; in particolare opera per:
a) favorire l’attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;
b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un’immagine scevra da stereotipi di genere;
c) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, combattendo gli stereotipi basati sul genere.
2. La Regione pone il rispetto delle finalità di cui al comma 1 come condizione alla finanziabilità di tutte le attività di comunicazione cui contribuisce.
3. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale regionale e mediante l’attività del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).
4. Il numero 1 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 22/2002 è sostituito dal seguente:
1) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all’articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche in materia di parità di genere
”.
Art. 21
- Formazione del personale in materia di pari opportunità
1. La Regione, nell’ambito della promozione di prassi socialmente responsabili all’interno della propria organizzazione e nel rispetto del contratto di lavoro, promuove azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della cultura dell’uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere per tutto il personale regionale.
2. La Regione, su proposta del Comitato di ente per le pari opportunità, realizza corsi di formazione per la dirigenza e per il personale che gestisce risorse umane, al fine di formare personale qualificato per la valorizzazione delle diversità di genere.
3. La Regione promuove altresì corsi di qualificazione mirati all’acquisizione di conoscenze specifiche in materia di pari opportunità al fine di formare personale qualificato a introdurre l’attenzione a questa tematica in tutte le politiche di settore.
TITOLO IV
- Strumenti di attuazione e disposizioni finali
CAPO I
-Strumenti di attuazione della legge
Art. 22
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali per la cittadinanza di genere nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e individua, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, gli interventi da realizzare ai fini di quanto stabilito dalla presente legge.
3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.
CAPO II
-Disposizioni finali
Art. 23
- Revoca dei finanziamenti
1. I finanziamenti erogati ai sensi degli articoli 3 e 6 sono revocati totalmente e le somme corrisposte sono recuperate, maggiorate degli interessi maturati a tasso ufficiale di riferimento, nei seguenti casi:
a) dichiarazioni false;
b) mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il finanziamento è stato concesso;
c) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste negli atti di programmazione regionale;
d) omessa rendicontazione.
2. I finanziamenti erogati sono revocati in parte in caso di mancata realizzazione di una parte del progetto o in caso di ritardo immotivato nell’attuazione dello stesso.
Art. 24
- Norme transitorie
1. Il primo piano regionale di cui all’articolo 22 è predisposto per il biennio 2009 – 2010; il primo piano non contiene la relazione prevista all’articolo22, comma 2.
2. Per l’anno 2009, nelle more dell’approvazione del piano regionale di cui all’articolo 22, sono attuate iniziative di coordinamento per le politiche di pari opportunità e di genere secondo le stesse modalità di quelle avviate ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007).
3. Il bilancio di genere non è redatto per il piano di cui al comma 1. I contenuti del bilancio di genere sono implementati gradualmente in relazione alle necessità derivanti dagli indirizzi e priorità di intervento di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a).
Art. 25
- Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il DEFR (25)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 44.

di cui all’articolo 22.
2. Le risorse di cui al comma 1, per il biennio 2009 – 2010 sono stimate in euro 1.768.080,00 annui e sono poste a carico dell’unità previsionale di base (UPB) 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” per euro 1.378.080,00 e dell’UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento” per euro 390.000,00 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui all’articolo 24 (9)

Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 39.

, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 208.000 a carico dell’ UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2009 e 2010, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
anno 2009
in diminuzione
UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 1.078.080,00;
UPB 743 “Fondi – Spese di investimento”, per euro 390.000,00;
in aumento
UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” per euro 1.078.080,00;
UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento”per euro 390.000,00
anno 2010
in diminuzione
UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 1.078.080,00;
UPB 743 “Fondi – Spese di investimento”, per euro 390.000,00;
in aumento
UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” per euro 1.078.080,00;
UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento”per euro 390.000,00.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 26
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 55 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.