Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
Art. 25
- Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il DEFR (25) di cui all’articolo 22.
2. Le risorse di cui al comma 1, per il biennio 2009 – 2010 sono stimate in euro 1.768.080,00 annui e sono poste a carico dell’unità previsionale di base (UPB) 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” per euro 1.378.080,00 e dell’UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento” per euro 390.000,00 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui all’articolo 24 (9), comma 2, è autorizzata la spesa di euro 208.000 a carico dell’ UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2009 e 2010, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
anno 2009
in diminuzione
UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 1.078.080,00;
UPB 743 “Fondi – Spese di investimento”, per euro 390.000,00;
in aumento
UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” per euro 1.078.080,00;
UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento”per euro 390.000,00
anno 2010
in diminuzione
UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 1.078.080,00;
UPB 743 “Fondi – Spese di investimento”, per euro 390.000,00;
in aumento
UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” per euro 1.078.080,00;
UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento”per euro 390.000,00.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.