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Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

CAPO II
- Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale
SEZIONE I
- Struttura operativa della Giunta regionale
Art. 3
1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
a) Direzione generale della Giunta regionale;
b) direzioni e Avvocatura regionale;
c) settori e posizioni dirigenziali individuali.
2. L'Avvocatura regionale di cui alla l.r. 63/2005 è collocata in posizione di autonomia rispetto alla Direzione generale della Giunta regionale e alle direzioni, alle quali è equiparata.
3. La Direzione generale, le direzioni e l'Avvocatura regionale sono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, istituisce e definisce le competenze delle direzioni.
Art. 4
1. La Direzione generale della Giunta regionale è gerarchicamente sovraordinata alle direzioni e ne assicura l'esercizio organico e coordinato delle funzioni. In particolare ad essa spetta:
a) la direzione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le risorse da assegnare per il relativo raggiungimento;
b) il coordinamento delle attività per l'attuazione delle politiche di settore al fine di garantire il raggiungimento delle priorità definite dagli organi di governo, per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può definire con proprio decreto ulteriori competenze della Direzione Generale con riferimento a funzioni di particolare rilievo istituzionale.
Art. 4 bis
1. Alla Direzione generale della Giunta regionale è preposto il Direttore generale.
2. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell’azione regionale.
3. In particolare il Direttore generale:
a) svolge attività di supporto all'azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;
c) propone alla Giunta gli atti concernenti l'istituzione delle direzioni, con l'indicazione delle materie di competenza;
d) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alle strutture di vertice dell'amministrazione sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
e) impartisce direttive, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, per la definizione dei programmi gestionali annuali delle direzioni e per la relativa attuazione;
f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
g) coordina l'attività dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettere b) e b bis) (165)

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 1.

, ed esercita poteri di impulso in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
g bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, le modalità di raccordo fra la direzione nell’ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j); (166)

Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 1.

h) presiede il Comitato di direzione, di cui all'articolo 5;
i) gestisce i rapporti con gli enti e gli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, con gli enti locali, con gli organi ed organismi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale, con gli organi ed organismi comunitari e internazionali;
j) assicura il raccordo con il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all’ articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) per i profili tecnici che attengono ai rapporti fra Giunta e Consiglio;
k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;
l) adotta i provvedimenti organizzativi attuativi dei passaggi di competenze tra direzioni stabiliti dalla Giunta regionale in corso di legislatura;
m) esercita i poteri ed i compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 2;
n) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.
4. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore o da un dirigente a tempo indeterminato da lui designato.
Art. 4 ter
1. Le direzioni sono istituite per:
a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione dell'intera struttura organizzativa;
b bis) il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale. (168)

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 2.

2. A ciascuna direzione è preposto un direttore.
2 bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, o nella deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell’ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente. (169)

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 2.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle direzioni sulla base della complessità delle funzioni svolte.
Art. 5
1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, dai direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettere b) e b bis) (170)

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 3.

, e dall’Avvocato generale. I direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), partecipano alle sedute del Comitato nelle ipotesi di trattazione di argomenti di rispettiva competenza.
2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.
3. Il Comitato esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato.
5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario generale del Consiglio regionale in caso di trattazione di argomenti di interesse comune alla Giunta e al Consiglio.
Art. 6
1. I settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all'interno delle strutture di vertice dell'amministrazione.
2. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.
4. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all’espletamento dell’attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.
5. Sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.
SEZIONE II
- Dirigenti regionali
Art. 7
1. Il direttore assicura l’unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni:
a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l’integrazione con le altre direzioni;
b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione;
c) sovrintende all’attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori;
d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori;
e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;
f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un’istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;
g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate nella programmazione triennale per la prevenzione della corruzione adottata (323)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 27.

ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;
h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell’ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;
i) dirige, coordina e controlla l’attività dei settori e assume nei confronti dei dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis e seguenti, Sito esternodella Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
i bis) adotta, nei casi di emergenza, gli atti di competenza dei dirigenti qualora, per cause di forza maggiore debitamente motivate, ricorra l'oggettiva impossibilità degli stessi a provvedere; (180)

Lettera inserita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 1.

j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;
k) individua, ai sensi dell’ articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali all’interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza; (190)

Lettera così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 1.

k bis) nomina le commissioni esaminatrici di cui all’ articolo 1, comma 1 bis, lettera a) della l.r. 5/2008 , ivi comprese le commissioni di esperti, (191)

Parole soppresse con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 1.

istituite per l’istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere all’erogazione di contributi finanziati da programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali; (171)

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 4.

k ter) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica. (172)

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 4.

1 bis. Il direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera k bis), qualora la commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso. (181)

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 1.

2. Il direttore promuove l’azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.
3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della medesima direzione da lui designato o da altro direttore designato dal Direttore generale. (173)

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 4.

4. All’ Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore.
Art. 7 bis
- Funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (3)

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 101.

1. La Giunta regionale, con deliberazione, individua il direttore(85)

Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 10.

che assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti del Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e definisce l’articolazione delle funzioni fra i vari soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 18 del decreto stesso.
2. Il datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 81/2008 , esercita le proprie funzioni tramite delega ai dirigenti in relazione all’ubicazione delle sedi o alle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La delega è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs 81/2008 .
3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 31 del d.lgs. 81/2008 . (86)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 10.

Art. 8
Abrogato.
Art. 9
1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso (174)

Parola soppressa con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 5.

di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:
a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e li sottopone al direttore;
b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;
b bis) assicura, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, l’apporto del proprio settore al perseguimento degli obiettivi di competenza della Direzione generale della Giunta regionale o di altra direzione, secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3, lettera g bis); (175)

Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 5.

c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;
d) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al settore, promuove i procedimenti disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni di sua competenza ed a trasmettere all’ufficio competente gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni disciplinari più gravi;
e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali;
f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l’attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.
g) fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63, ha il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza nell’ambito delle procedure disciplinate dal Sito esternod.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 10 novembre 2014, n. 162 .
2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore oppure da altro dirigente designato dal direttore stesso. Il responsabile di settore assegnato alla direzione generale è sostituito da altro dirigente designato dal Direttore generale oppure dallo stesso Direttore generale. (192)

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 2.

Art. 9 bis
Soggetti delegati al trattamento dei dati personali (233)

Articolo inserito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 4.

1. I dirigenti esercitano le competenze delegate dalla Giunta regionale in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti ai medesimi e alla struttura di cui sono responsabili. Le medesime competenze sono delegate all'Avvocato generale, al Direttore generale e ai direttori per i trattamenti relativi alle attività ad essi riservate.
Art. 10
1. I responsabili di settore possono delegare a dipendenti inquadrati nell’area (324)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 28.

più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, che siano titolari di incarico di posizione di elevata qualificazione, (324)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 28.

alcune delle funzioni di cui all’articolo 9, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 e dei criteri e modalità determinate con decreto del Direttore generale della Giunta regionale.
2. La delega è conferita con atto scritto motivato, per specifiche esigenze funzionali o di progetto, per un periodo di tempo (280)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 52.

inferiore alla durata dell'incarico del delegante, e viene svolta sulla base di direttive impartite dallo stesso.
3. La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 3, e all'articolo 26 bis, comma 6 (189)

Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 12.

, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
- Accesso alla qualifica dirigenziale
1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono ad un’unica qualifica.
2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare i soggetti, muniti di laurea magistrale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nell’area (325)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 29.

immediatamente inferiore a quella dirigenziale;
b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’ Sito esternoarticolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ), che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione;
c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’ Sito esternoarticolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
d) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.(240)

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 1.

2 bis. Per le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale, fermo restando la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti destinati all’accesso dall’esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30 per cento al personale regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso di laurea magistrale e che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nell’area (325)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 29.

immediatamente inferiore a quella dirigenziale. (275)

Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 1.

2 ter. Un’ulteriore quota non superiore al 15 per cento è riservata al personale di cui al comma 2 bis che abbia ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 13. (275)

Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 1.

2 quater. Le percentuali di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono arrotondate all’unità superiore. (275)

Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 1.

2 quinquies. Le procedure concorsuali sono regolate in coerenza con quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 . (275)

Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 1.

Art. 13
1. Gli incarichi di responsabile di settore e di posizione dirigenziale individuale, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti (259)

Parole soppresse con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 1.

della Giunta regionale, possono essere conferiti dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato.
2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti, previa selezione pubblica, tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali o nell’area (326)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 30.

più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. (276)

Parole così sostituite con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 2.

3. Il contratto di cui al comma 1, (242)

Parole soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 2.

non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
Art. 14
- Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori (91)

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 16.

2. Il Direttore generale e i direttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il Direttore generale e i direttori possono essere scelti tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.
4. Il Direttore generale e i direttori possono altresì essere scelti tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale (182)

Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 3.

, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
4 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Direttore generale e i direttori possono essere scelti anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. (277)

Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 3.

5. I requisiti dell’Avvocato generale sono definiti dall’articolo 3 bis della l.r. 63/2005 . All’Avvocato generale si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e le disposizioni previste per i direttori dagli articoli 15 e 16 (261)

Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 2.

.
6. Per i soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale (268)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 18.

provenienti dal settore pubblico, l’incarico è conferito, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 1, o dell'articolo 18 bis, comma 1, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.
Art. 15
- Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori (92)

Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 17, comma 1.

1 bis. L’incarico di direttore è attribuito con contratto (281)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 53.

di durata da tre a cinque anni, rinnovabile.(263)

Comma inserito con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 3.

2. L’incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività indicate all’articolo 32 e all’articolo 33 bis, comma 2. (193)

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 3. Le modifiche introdotte dall'art. 3 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato (264)

Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 3.

dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. (94)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 17, comma 3.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis, attribuiti a dirigenti regionali, sono utili(283)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 53, comma 3.

ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio.
4. Alla cessazione del contratto il dirigente regionale conserva l’inquadramento giuridico ed economico posseduto prima della sottoscrizione dello stesso. (284)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 53, comma 4.

5. In relazione alla cura degli interessi della Regione, il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari di nomine o designazioni regionali. Gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione e vengono utilizzati per le finalità di cui all’articolo 70 (4)

Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 102.

, comma 2.
Art. 16
1. Il Direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore generale, che viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla proclamazione. I direttori restano in carica fino alla data di decorrenza degli incarichi dei nuovi direttori (266)

Parole soppresse con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 4.

. (243)

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 3.

2. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di Direttore generale e di direttore, o in caso di vacanza dell'incarico, (176)

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 6.

il Presidente della Giunta regionale può attribuire l’incarico stesso a un direttore o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabile motivatamente per non più di due volte. (286)

Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 54, comma 2.

. (258)

Vedi deroga in l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 47.

Art. 17
1. Ai dirigenti a tempo indeterminato gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore per una durata non inferiore a tre anni nè superiore a cinque e sono rinnovabili. (234)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 9.

1 bis. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dalla nomina del Direttore generale e dei direttori nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore del presente comma. In prima applicazione gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale e dei direttori. Per tale periodo e, comunque, fino alla data di decorrenza degli incarichi conferiti ai nuovi responsabili di settore, sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti. (235)

Comma inserito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 9.

(244)

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 4.

2. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il Direttore generale può conferire, con le procedure previste dall’articolo 18, comma 3, l’incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già responsabile di struttura presso una direzione diversa da quella di collocazione della struttura vacante medesima.
Art. 18
1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.
2. IlNel corso dell'incarico dirigenziale il Direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possono:
a) sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico ai dirigenti della struttura di cui sono responsabili;
b) sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad altro incarico di livello corrispondente;
c) assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato.(236)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 11.

3. La mobilità dei dirigenti fra le strutture di vertice della Giunta regionale o verso il Consiglio regionale per esigenze organizzative è disposta, sentito il dirigente interessato, dal Direttore generale, su richiesta rispettivamente del direttore della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale. (98)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 20, comma 3.

Art. 18 bis
1. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001 gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, (278)

Parole soppresse con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 4.

a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato Sito esternod.lgs. 165/2001 , previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità, ad eccezione della retribuzione di risultato, che è corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali a tempo indeterminato. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del fondo sanitario.
3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso la Regione Toscana, sono disposti dal Direttore generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore della struttura di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato. (194)

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 4.

SEZIONE III
Art. 19
1. La valutazione del Direttore generale e dell’Avvocato generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione (269)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 19.

.
2. La valutazione dei direttori è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale.
3. La valutazione dei responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale è effettuata dal direttore o dal Direttore generale.
4. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.
Art. 20
1. Con il regolamento di cui all’articolo 69, sono disciplinate le procedure per la valutazione del personale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale vigente.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
a) l’istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico;
b) l’indennità da corrispondere ai componenti dell’organismo di cui alla lettera a), determinata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite, all’impegno richiesto ed alle conseguenti responsabilità, in ogni caso senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto a quelli già stanziati per il funzionamento complessivo della struttura regionale;
c) il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo ed a livello individuale, con definizione delle relative fasce di merito;
d) gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti delle valutazioni.
2 bis. La Giunta regionale può, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disporre la verifica semestrale dell'andamento delle prestazioni lavorative, anche ai fini dell’adozione di interventi correttivi per il raggiungimento degli obiettivi annuali. Sulla base di tale verifica sono corrisposti gli incentivi correlati alla qualità delle prestazioni lavorative, rapportati al periodo considerato. (73)

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 6.

3. I componenti dell’organismo di valutazione cui al comma 2, lettera a), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale intenda avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale. Non si procede all’intesa nel caso in cui l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deliberi di costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale.
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi oppure l’inosservanza delle direttive impartite dal Direttore generale o dal direttore (100)

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 23, comma 1.

possono comportare la revoca dell’incarico dirigenziale. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal Direttore generale o dal direttore di riferimento, previo conforme parere del Comitato dei garanti, di cui all’articolo 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni. (101)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 23, comma 2.

6. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro quarantacinque (270)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 20.

giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal Direttore generale o dal direttore interessato entro quindici giorni dalla richiesta e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.
Art. 21
- Comitato dei garanti
1. Il Comitato dei garanti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
a) un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana;
b) un dirigente a tempo indeterminato della Giunta regionale eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato della Giunta stessa, oppure un dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio stesso, qualora il comitato si debba esprimere su provvedimenti che riguardino il Consiglio regionale;
c) un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
2. Il Comitato dura in carica tre anni.
2 bis. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. (195)

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 5.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente regionale e le modalità di funzionamento del Comitato.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 101.

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Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 102.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 103.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 104.

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Comma prima aggiunto con l.r. 8 febbraio 2010, n. 4 , art. 2; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 5.

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Note soppresse.

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Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 1, comma 2, ed ora così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Parole abrogate con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Periodo abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.11.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 16.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 20.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Comma prima inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 74, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 75.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 152.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 153.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 109.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 112.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 113.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 114.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 115.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 116.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 60; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 61, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 1, ed infine abrogato con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 .

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 6.

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Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 13, e poi così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 16.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 3.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 2.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 24.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 25, comma 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26, comma 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 29, comma 1.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 4.

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Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 31, comma 1.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 32, ed ora così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 13 . Le modifiche introdotte dall'art. 13 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 39, comma 1.

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Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41 , comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla X legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n, 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 42, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .,ed ora così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43,comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi dellal.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 3, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 , e poi comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 47. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 2, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85. , poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 6 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 4, poi comma sostituito con l.r. 10 maggio 2022 , n. 14 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 5.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 3 . Le modifiche introdotte dall'art. 3 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 4 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 8 . Le modifiche introdotte dall'art. 8 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 9 . Le modifiche introdotte dall'art. 9 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Alinea così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 12 . Le modifiche introdotte dall'art. 12 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 14 . Le modifiche introdotte dall'art. 14 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 15 . Le modifiche introdotte dall'art. 15 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 18 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 22 .

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 23 . Le modifiche introdotte dall'art. 23 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 5 ; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 21 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 6 .

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Nota soppressa.

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Per interpretazione autentica vedi l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 11 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 1 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 4 .

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Articolo sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 5 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 32.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 9 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

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Alinea così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22 , art. 3 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 18 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 20 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 10 maggio 2022, n. 14 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 ,comma 1.

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Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 2.

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Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 1.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 2.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 3.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 4.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 57 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 58 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 59 .

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 4 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 5 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 .. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza dell'articolo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Parole aggiunte conl.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 1 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 3 , comma 1.

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Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 1.

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Comma inserito con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 2.

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Parole così sostituite l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 36.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.