Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009
Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 1, comma 2, ed ora così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 3.
Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 3.
Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 4.
Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 3.
Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 7.
Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.8.
Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.9.
Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.11; questa modifica entra in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale.
Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 19.
Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 22.
Comma prima inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 74, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26.
Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 61, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7 .
Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 13, e poi così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 2.
Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 14; questa modifica entra in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale.
Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 32, ed ora così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 13 . Le modifiche introdotte dall'art. 13 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 3; questa modifica entra in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale.
Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 24, art. 1.
Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 1; questa modifica entra in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale.
Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 5; questa modifica entra in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale.
Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 3, e poi comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.
Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 4; questa modifica entra in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale.
Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 3; questa modifica entra in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale.
Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 47; questa modifica entra in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale.
Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 2; questa modifica entra in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale.
Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 2; questa modifica entra in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 3 . Le modifiche introdotte dall'art. 3 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .
Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .
Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .
Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .
Parola così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 8 . Le modifiche introdotte dall'art. 8 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 9 . Le modifiche introdotte dall'art. 9 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Alinea così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 12 . Le modifiche introdotte dall'art. 12 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 14 . Le modifiche introdotte dall'art. 14 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 15 . Le modifiche introdotte dall'art. 15 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 21 , ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 17 .
Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 23 . Le modifiche introdotte dall'art. 23 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2018, n. 32, art. 5 ; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 21 .
Le modifiche introdotte con gli articoli da 40 a 52 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 9 , entrano in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale, ad eccezione dell’articolo 41, comma 5, che inserisce il comma 4 ter dell’articolo 49 nella legge regionale 1/2009.