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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87

Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 5
1. La società opera a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale:
a) attività propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta incluse le attività di: osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori; elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori attraverso lo "Sportello Informambiente";
b) attività di verifica e controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere h bis e h ter, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), inclusi la gestione e lo sviluppo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, le campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione e la gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori con tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 22 bis e 23 ter della l.r. 39/2005;
c) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di sviluppo sostenibile, gestione dei rifiuti, energia e bonifica dei siti inquinati e nelle inerenti attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi, nonché di monitoraggio, valutazione e promozione di buone pratiche e diffusione dell'edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;
d) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
e) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società;
f) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove tecnologie;
g) supporto agli enti locali per la elaborazione e valutazione della programmazione in materia di sviluppo sostenibile, energia, rifiuti, bonifica dei siti inquinati nonché di piani di azione per l'efficientamento energetico, l'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
h) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;
i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;
j) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dei rifiuti, dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dello sviluppo sostenibile;
k) supporto alla Regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;
l) promozione dell'incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;
m) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;
n) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia. (20)

Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 2.

2. La società può attivare, ai sensi della normativa vigente, iniziative di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale, su materie inerenti al proprio oggetto sociale, rivolte, in particolare,(18)

Parole inserite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 1.

ai soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.
3. La società può inoltre svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 16.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 19; poi è così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 2 .

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Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 3 , poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 5 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3 , comma 1.

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Comma così sostituito l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.