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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86

Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 6
- Contributo per attività di prevenzione e sostegno alle iniziative contro l’usura e il racket
1. La Regione, nell’ambito delle finalità previste dalla presente legge, interviene ogni anno finanziariamente con iniziative assunte direttamente oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni.
2. Possono fare domanda le associazioni e le fondazioni aventi sede in Toscana e operanti sul territorio regionale di cui all’articolo 15, comma 4, della legge 108/1996, iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
3. Possono altresì fare domanda i soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, in alternativa:
a) hanno sede in Toscana;
b) sono iscritti, a livello nazionale, negli appositi elenchi prefettizi di cui all’articolo 13, comma 2 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), e sono operanti in Toscana.
4. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le modalità di erogazione dei contributi.
5. I contributi erogati ai sensi del presente articolo sono revocati, anche parzialmente, in ciascuno dei seguenti casi:
a) mancata o parziale realizzazione degli interventi per i quali il contributo è stato concesso;
b) destinazione del contributo a finalità diverse da quelle previste.
6. La Regione riconosce il ruolo della “Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura” sul territorio regionale e ne sostiene l’attività attraverso apposite convenzioni.
7. Per il primo anno di applicazione della legge i contributi di cui al presente articolo pari a euro 101.000,00 sono destinati alle attività della “Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

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Lettera aggiunta con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.