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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86

Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 4
- Studio e monitoraggio del fenomeno
1. La Regione, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, promuove e realizza l’attività di raccolta dati mediante il sistema informativo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d).
2. Per favorire l’emersione del fenomeno, la Regione promuove studi al fine di valutare la incidenza dell’usura nelle varie province.
3. Per le finalità di cui alla presente legge e nel rispetto delle competenze statali, la Regione altresì monitora, indirizza e partecipa alle attività di studio sui dati relativi a:
a) accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese,
b) microcredito e prestito sociale;
c) orientamento al consumo e al credito, con particolare riferimento alle nuove attività imprenditoriali.
4. Al fine di favorire l’integrazione di tutti i soggetti coinvolti e di rendere più efficaci le azioni di contrasto al fenomeno, la Regione promuove, previa intesa, il coinvolgimento:
a) del Ministero dell’ interno e degli uffici territoriali del governo, della Banca d’Italia, delle forze dell’ordine, nonché degli altri soggetti interessati;
b) degli organismi istituiti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità Toscana);
c) dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), in ordine alle attività di ricerca, studio e monitoraggio inerente il credito.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

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Lettera aggiunta con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.