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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86

Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 3
- Rete degli sportelli per la prevenzione dell’usura
1. Per favorire attività di assistenza e sostegno ai soggetti a rischio di usura, la Regione promuove una rete integrata di sportelli diffusi sul territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione provvede mediante:
a) il sostegno, mediante appositi contributi, agli sportelli delle associazioni e delle fondazioni di cui all’articolo 15, comma 4, della legge 108/1996, iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura, aventi sede in Toscana e operanti sul territorio regionale;
b) le attività di raccordo con gli sportelli dei Confidi, di cui all’articolo 15 della legge 108/1996, attivi sul territorio regionale;
c) la creazione di un sistema di pronto ascolto diffuso omogeneamente sul territorio regionale, integrando, tramite convenzione operativa;
1) gli sportelli dei soggetti di cui alle lettere a) e b) e gli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 della l. 3/2012; (3)

Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 3.

2) tutti gli sportelli degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche rivolti ai cittadini e alle imprese;
3) i punti di accesso assistito di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana);
4) le associazioni di volontariato e altre associazioni non lucrative, le associazioni di categoria e le associazioni rappresentative dei lavoratori, individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri indicati al comma 4;
5) le attività della Croce rossa italiana e della Caritas Italiana in quanto soggetto incaricato della redazione del rapporto annuale sull’usura. (3)

Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 3.

d) la realizzazione di un sistema informativo, in grado di integrare e mettere in rete le strutture e i soggetti di cui alla lettera c) presenti sul territorio regionale, nel rispetto della l.r. 1/2004 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. La Regione altresì:
a) promuove attività formative per gli operatori attivi nelle strutture di cui al comma 2, lettera c);
b) predispone e mantiene l’infrastruttura di rete necessaria al sistema informativo di cui al comma 2, lettera d), anche attraverso la rete telematica regionale toscana;
c) monitora le attività rilevanti il sistema della rete degli sportelli.
4. I criteri richiesti per i soggetti di cui al comma 2, lettera c), numero 4), sono individuati, anche in modo alternativo, in :
a) omogenea finalità degli statuti con le finalità della presente legge;
b) presenza di adeguato organico e strutture tecnologiche;
c) disponibilità di ampie fasce di orario dedicato;
d) presenza sul territorio regionale.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

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Lettera aggiunta con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.