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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85

Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009.


Considerato quanto segue:


1. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica (di seguito denominata Fondazione) istituita con legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 , quale persona giuridica di diritto privato, svolge una attività di rilievo e di interesse pubblico nel campo dell’assistenza sanitaria e di ricerca e nel contesto del servizio sanitario regionale, ricevendo, per tale motivo, finanziamenti diretti da parte dello stesso servizio sanitario regionale.


2. La Fondazione è retta da uno statuto approvato con deliberazione del Consiglio regionale e su di essa la Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo analoghe a quelle che le competono nei confronti delle aziende sanitarie.


3. La Fondazione è stata riconosciuta come presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane, partecipando in tal modo alle attività del servizio sanitario regionale.


4. Il rilievo pubblicistico della Fondazione rende necessario un adeguamento della natura giuridica della stessa, riconoscendola come ente pubblico che partecipa a pieno titolo alle attività del servizio sanitario regionale.


5. La Regione ha competenza legislativa sugli enti che esercitano attività sanitarie nel suo territorio e, pertanto, può disporre con legge il riconoscimento della natura pubblicistica della Fondazione sulla base del rilievo pubblicistico degli scopi alla medesima assegnati.


si approva la presente legge


Art. 1
- Riconoscimento come ente di diritto pubblico
1. La “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica”, di seguito denominata “Fondazione”, già istituita come fondazione di diritto privato dalla legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica), è riconosciuta come ente di diritto pubblico.
Art. 2
- Inquadramento della fondazione nell’ambito del servizio sanitario
1. La Fondazione è ente del servizio sanitario regionale, quale presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie della Toscana; la Fondazione svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel servizio sanitario regionale.
2. Fatte salve le disposizione previste dalla presente legge e dallo statuto della Fondazione, alla Fondazione si applicano le disposizioni della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
3. Al fine di assicurare la coerenza del piano aziendale della Fondazione con gli obiettivi degli atti di programmazione di area vasta, il direttore generale della Fondazione, o suo delegato, partecipa alle attività del comitato di area vasta nord ovest finalizzate alla elaborazione del piano di area vasta e si relaziona in ambito regionale, per le medesime finalità, con gli altri comitati di area vasta.
4. Per la remunerazione delle attività assistenziali e le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte dalla Fondazione a favore del servizio sanitario regionale, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, della l.r. n. 40/2005 .
4 bis. La Fondazione si avvale dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) per l'esercizio delle seguenti funzioni tecniche, amministrative e di supporto:
a) approvvigionamento di beni e servizi;
b) gestione dei magazzini e della logistica;
c) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare della Fondazione;
d) gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale. (2)

Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 39.

Art. 3
- Adeguamento dello statuto della Fondazione
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Fondazione delibera una proposta di adeguamento dello statuto vigente alle disposizioni della presente legge in conseguenza del riconoscimento come ente di diritto pubblico e la trasmette alla Giunta regionale; la Giunta presenta al Consiglio regionale la proposta di nuovo statuto per l’approvazione.
2. Le modifiche allo statuto della Fondazione, successive all’adeguamento di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 4
- Adempimenti
1. Successivamente all’approvazione dello statuto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, compie tutti gli adempimenti conseguenti al riconoscimento della Fondazione come ente di diritto pubblico, ivi compresa la cancellazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato.
Art. 5
1. Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale.
2. Le figure apicali di direzione sono individuate e regolate dallo statuto della Fondazione, in analogia a quelle previste per le aziende sanitarie.
3. Gli incarichi apicali sono esclusivi, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio della Fondazione.
4. Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l’amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento corrisposto dalla Fondazione, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto alla Fondazione, che procede al recupero delle quote a carico dell’interessato.
5. Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l’amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all’atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all’interno dell’amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente alla Fondazione il rimborso di tutto l’onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l’incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell’amministrazione di appartenenza, la Fondazione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.
Art. 6
- Disposizioni di prima applicazione
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è dipendente della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, viene inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale, purché sia in possesso dei titoli previsti per l’accesso e sia stato assunto a seguito di apposita procedura selettiva pubblica.
2. In assenza di procedura selettiva pubblica di assunzione, il personale di cui al comma 1, è inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale previo superamento di concorso riservato per l’accertamento della idoneità, da espletarsi secondo la normativa concorsuale vigente. (1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 52 del 18 febbraio 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 85.

Art. 7
- Abrogazione
1. La legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica) è abrogata a far data dalla cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato; fino a tale data, la Fondazione continua ad operare come fondazione di diritto privato ai sensi della previgente l.r. 25/2006.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 52 del 18 febbraio 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 85.

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Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 61 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.