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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85

Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 3
- Adeguamento dello statuto della Fondazione
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Fondazione delibera una proposta di adeguamento dello statuto vigente alle disposizioni della presente legge in conseguenza del riconoscimento come ente di diritto pubblico e la trasmette alla Giunta regionale; la Giunta presenta al Consiglio regionale la proposta di nuovo statuto per l’approvazione.
2. Le modifiche allo statuto della Fondazione, successive all’adeguamento di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 52 del 18 febbraio 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 85.

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Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 61 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.