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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 84

Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009





PREAMBOLO


VISTI:


- l’articolo 117 comma 4 della Costituzione;


- l’articolo 4 comma 1 lettera q) e l’articolo 59 comma 1 dello Statuto della Regione Toscana;


- la legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo);


- la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


CONSIDERATO che:


- la Toscana da tempo ha strutturate nel territorio esperienze periodiche di soggiorni a carattere didattico educativo in favore dei giovani, iniziative promosse da enti e associazioni senza di scopo di lucro tese a favorire attraverso la collegialità, la condivisione, la mutualità la crescita educativa del singolo anche come soggetto sociale, parte di una comunità solidale e consapevole di diritti e doveri. Particolarmente, sono le esperienze dei campeggi nei boschi o in aree aperte di valore naturalistico e i soggiorni in strutture abitative a catalizzare la maggiore partecipazione di bambini e ragazzi: l’esperienza dello scoutismo, assieme a quella di moltissime altre realtà organizzate, anche a carattere associativo, si confermano oramai da anni parte attiva di quel mondo della sussidiarietà sociale,


- la Regione Toscana ha provveduto nel tempo a offrire concreto riconoscimento alla validità e utilità sociale di interesse generale a suddette esperienze: la l.r. 23/2002 attribuisce alla Regione il compito di promuovere “interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani …al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell’identità personale e sociale”. Con il piano integrato generale di indirizzo di cui alla l.r. 32/2002 la Regione ha avviato un progetto di interesse regionale in materia di soggiorni educativi per i giovani, finalizzato a sostenere finanziariamente la realizzazione di soggiorni educativi per i giovani, promossi appunto da soggetti senza scopo di lucro;


- sino ad oggi le esperienze dei campeggi e dei soggiorni didattico educativi trovavano riferimento, sotto il profilo dei requisiti strutturali ed organizzativi, nelle previsioni del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo del 2000, rispettivamente alle disposizioni per “autorizzazione ai campeggi temporanei” (articolo 38) e alle disposizioni per le “case per ferie e rifugi escursionistici” (articolo 47), sottoponendo pertanto gli organizzatori ad una serie di adempimenti valutati come eccessivamente gravosi per la natura e la durata delle esperienze medesime;


- da tempo, pertanto, pervenivano dai soggetti organizzatori richieste per una disciplina che prevedesse, stante le particolari caratteristiche dei soggiorni (durata limitata rispetto alle previsioni dei campeggi temporanei, numero di partecipanti generalmente ridotto, finalità didattico educative, assenza del fine di lucro), procedure di autorizzazione semplificate, alleggerimento dei requisiti organizzativi e strutturali, riduzione del carico burocratico;


- le disposizioni agevolative riguardano: l’assoggettamento ad autoconsumo familiare dei pasti preparati, e serviti agli ospiti dei soggiorni, l’obbligo delle sole caratteristiche di civile abitazione per i locali ospitanti i soggiorni c.d. “in accantonamento”, garantendo la presenza di adeguati servizi igienici, la riduzione delle pratiche amministrative;


- per quanto concerne la semplificazione delle pratiche amministrative, in assenza di un potere della Regione verso gli enti titolari della funzione autorizzatoria, la legge prevede la promozione della sottoscrizione di un protocollo da parte dei soggetti titolari delle procedure autorizzative a vario titolo;


- infine, si è ritenuto opportuno definire un percorso per la formazione di indirizzi univoci alla regolamentazione dell’attività di campeggio, nell’ambito delle aree protette, al fine di portare a unitarietà i vincoli e le prescrizioni all’attività campeggistica nelle suddette aree;


si approva la seguente legge

Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge detta disposizioni in per lo svolgimento in Toscana, in sicurezza e nel rispetto dei luoghi interessati, di soggiorni didattico educativi organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro.
2. La Regione riconosce nei soggiorni didattico educativi un momento educativo e formativo di rilievo per i giovani e ne agevola la diffusione in coerenza coi principi e gli obiettivi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di eduzione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).
Art. 2
- Definizioni
1. La presente legge disciplina le seguenti tipologie di soggiorni didattico educativi:
a) i campeggi temporanei di cui all’articolo 38 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), che abbiano una durata massima di venti giorni come indicato nell’atto di autorizzazione rilasciato dal comune territorialmente competente;
b) i soggiorni in accantonamento, che abbiano durata massima di venti giorni e siano realizzati in immobili dotati della abitabilità, aventi le caratteristiche della civile abitazione e con servizi igienici, bagni o docce nella misura di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
Art. 3
- Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni didattico educativi
1. I soggiorni didattico educativi possono svolgersi nell’ambito del territorio regionale a seguito di autorizzazione concessa dall’amministrazione comunale territorialmente competente, sulla base di una richiesta presentata sulla base del modello di cui all’allegato C, dal legale rappresentante dell’ente o associazione interessata, o suo delegato, almeno quaranta giorni prima del loro inizio.
2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente è obbligato a fornire o autocertificare il possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.
3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2 ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l’autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa.
4. In caso di comprovate esigenze dovute ad eventi fortuiti ed imprevedibili che comportino la necessità per l’ente o associazione di presentare una nuova richiesta ad un comune diverso da quello al quale era stata presentata la prima richiesta, i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere derogati dal comune territorialmente competente.
5. Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro giorni l’autorizzazione non è richiesta, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.
Art. 4
- Promozione dello sportello unico
1. Per agevolare l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi, la Giunta regionale favorisce la costituzione da parte del comune di uno sportello unico per le richieste di autorizzazione allo svolgimento dei suddetti soggiorni e per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, permessi, concessioni, necessari la cui titolarità al rilascio è di competenza di soggetti terzi.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, promuove la sottoscrizione fra i soggetti istituzionali interessati di un protocollo nel quale sono indicate le modalità per l’attuazione della funzione di sportello unico, nonché l’individuazione dei costi specifici e la loro ripartizione fra gi aderenti.
Art. 5
- Preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti
1. Nell’ambito dei soggiorni didattico educativi le attività di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti si considerano analoghe all’autoconsumo familiare. I cibi, gli alimenti e le bevande preparati, conservati, manipolati nell’ambito dei soggiorni didattico educativi sono destinati al solo autoconsumo. È fatto divieto di cessione a terzi a titolo oneroso.
Art. 6
- Attività di campeggio nelle aree protette
L‘attività di campeggio di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) è ammessa all‘interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1992 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) in osservanza delle disposizioni della stessa e dei regolamenti adottati dagli enti gestori per garantire la coesistenza fra la conservazione e la protezione della flora, della fauna e dell’ambiente in generale tutelati e la presenza dell’attività campeggistica.
Ai fini dell’attività di regolamentazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, con il concorso della Consulta Tecnica per le Aree Protette e la Biodiversità di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), delibera entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge specifici indirizzi finalizzati a rendere per quanto possibile omogenea in tutto il territorio regionale la disciplina dell’attività di campeggio, particolarmente in ordine:
a) all’attività di preparazione degli alimenti;
b) al reperimento e utilizzo delle risorsa idrica e allo smaltimento delle acque reflue;
c) all’utilizzo dei presidi per l’espletamento delle funzioni fisiologiche (WC chimici), ivi compresa l’attività di conferimento delle deiezioni non direttamente nell’ambiente;
d) al ripristino dei luoghi nelle condizioni antecedenti l’inizio dell’attività di campeggio,
3. Ulteriori indirizzi possono essere assunti dal Consiglio regionale mediante il programma triennale delle aree protette di cui all’articolo 4 della l.r. 49/1995.
Art. 7
- Promozione della fruizione del patrimonio agricolo forestale per l’attività di campeggio
1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione e gli altri enti pubblici, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), favoriscono, rispettivamente e nell‘ambito delle proprie attività di programmazione, la massima fruizione dei complessi agricolo forestali di cui all’articolo 28 della stessa l.r. 39/2000 e dei propri patrimoni agro-silvo-pastorali.
2. L’attività di campeggio è riconosciuta quale uso sociale del bosco ai sensi del’articolo 27 della l.r. 39/2000.
3. Nell’ambito dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, di cui all’articolo 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), l’autorizzazione di cui all’articolo 3 comma 1, concessa dall’amministrazione comunale competente per territorio, deve essere integrata dall’autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)”)
Art. 8
- Vigilanza
1. Ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e quelle dell’autorità sanitaria, la vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni.
Art. 9
- Sanzioni
1. L’attività di soggiorno didattico educativo non autorizzata comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e la chiusura del soggiorno.
2. Nel caso in cui un ente o associazione reiteri la violazione di cui al comma 1 nell’arco di due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura di € 2.000,00. Al soggetto trasgressore è inibita l’autorizzazione all’organizzazione e allo svolgimento di soggiorni didattico educativi per almeno tre anni.
3. Il sindaco può procedere alla revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 comma 1 qualora accerti la violazione delle prescrizioni relative agli allegati A e B e non sia stato ottemperato alla loro attuazione entro 48 ore dalla notifica inoltrata al responsabile del soggiorno.
4. Nel caso in cui un ente o associazione risulti, nell’arco di due anni, oggetto di una seconda revoca dell’autorizzazione ai sensi del comma 3, alla stessa è inibita l’autorizzazione all’organizzazione svolgimento di soggiorni didattico educativi per un anno.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.