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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)

Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;


Visto la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25;


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R , con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all’articolo 62 della l.r. 41/2005;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009.


Considerato quanto segue:


1. La legge regionale 41/2005 prevede, all’articolo 25 , che vengano disciplinati, con legge, i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;


2. Lo strumento più idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni è l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di favorire la pluralità dell’offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso l’accreditamento, un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualità su tutto il territorio regionale;


3. Per realizzare gli obiettivi di qualità del sistema sociale integrato, la presente legge assoggetta ad accreditamento le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti al processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, specificati nel relativo regolamento di attuazione;


4. Con l’accreditamento le strutture e gli erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona sono idonei ad erogare, per conto degli enti pubblici competenti, prestazioni sociali e socio-sanitarie;


5. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell’ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all’articolo 7 della l.r. 41/2005 ;


Si approva la presente legge


CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l’adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché favorire la pluralità dell’offerta dei servizi.
2. Con l’espressione “altri servizi alla persona”, di cui al comma 1, si intende il complesso dei servizi tesi a garantire l’uguaglianza rispetto a differenti stati di bisogno, la valorizzazione delle capacità e delle risorse personali, nonché il sostegno alla autonomia dei soggetti permanentemente o temporaneamente non autosufficienti o comunque in situazioni di disagio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.
Art. 2
- Accreditamento istituzionale
1. Per accreditamento istituzionale, di seguito denominato “accreditamento”, si intende il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 rispettivamente per le strutture autorizzate, per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona.
2. L’accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale.
3. L’accreditamento è obbligatorio per i soggetti pubblici.
3 bis. L'accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili. (11)

Comma inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 1.

4. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche tramite titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell’ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all’articolo 7 della l.r. 41/2005 , nel rispetto della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza). Le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto sono definite dal regolamento di cui all’articolo 11.
Art. 3
- Requisiti per l’accreditamento ed indicatori (12)

Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 2.

1. I requisiti per l’accreditamento attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:
a) per le strutture:
1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;
2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;
3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.
b) per i servizi di assistenza domiciliare:
1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;
2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.
c) per gli altri servizi alla persona:
1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;
2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;
3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.
2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'articolo 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.
4. Il regolamento di cui all'articolo 11 definisce i requisiti generali di accreditamento, distinti per tipologia di struttura e di servizio, esclusi gli operatori individuali, tenuti al possesso dei soli requisiti di cui al comma 5. (42)

Comma sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.1.

5. I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
6. La deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8.
7. La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente sull’applicazione dei requisiti specifici e degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5.
Art. 3 bis
- Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento (1)

Articolo inserito con l.r. 20 settembre 2010, n. 49, art. 1.

(24)

Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 11.

Abrogato.
Art. 3 ter
Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato (13)

Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.

1. Per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale si avvale dei valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, e del loro coordinatore.
2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.
3. I valutatori di cui al comma 1 sono esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, il regolamento di cui all'articolo 11 definisce il numero dei valutatori, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del Gruppo tecnico.
5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
6. Ai valutatori spetta un compenso per l’attività di valutazione ed il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina importi, criteri e modalità di erogazione dell’indennità, dei compensi e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6; l'importo dell’indennità e dei compensi è determinato tenendo conto della complessità dell'attività, dell'impegno richiesto e delle conseguenti responsabilità.
CAPO II
- Strutture
Art. 4
1. L'accreditamento può essere richiesto alla Giunta regionale dalle strutture pubbliche e private individuate dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
2. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso:
a) dell'autorizzazione al funzionamento;
b) dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Giunta regionale rilascia l’accreditamento previa verifica della regolarità formale dell’istanza medesima e ne dà comunicazione alla struttura e al comune dove essa è ubicata.
4. L’accreditamento ha validità cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
4 bis. Qualora la Giunta regionale riscontri irregolarità relative all’autorizzazione, le segnala al comune competente, invitandolo ad effettuare le opportune verifiche. (43)

Comma inserito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.3.

5. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2, a pena di decadenza, non oltre la data di scadenza dell’accreditamento.
5 bis. Qualora la struttura sia nuovamente autorizzata a seguito del trasferimento in altra sede o di modifica della tipologia di servizio erogato, sebbene già accreditata, è tenuta a richiedere nuovo accreditamento con le modalità di cui al comma 2. (43)

Comma inserito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.3.

6. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.
Art. 5
- Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
1. Le strutture accreditate effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (18)

Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 5.

, finalizzata all’individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.
2. Le strutture accreditate effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e successivamente con periodicità annuale e la relativa documentazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il medesimo termine, a pena di decadenza,(30)

Parole aggiunte con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2.

per il controllo di cui all'articolo 6, comma 1 ter (31)

Parola così sostituita con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2.

(18)

Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 5.

.
Art. 6
1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla, entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 3. (32)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3.

1. bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato:
a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo. (33)

Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3.

1. ter. La Giunta regionale, con le stesse modalità previste al comma 1, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e successivamente ogni anno, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11. (33)

Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3.

2. In caso di esito negativo dei controlli (34)

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3.

, la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni.
3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell'accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio ed alla struttura. (35)

Parole aggiunte con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3.

Art. 6 bis
1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:
a) venga meno il provvedimento di autorizzazione;
b) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per le strutture già accreditate;
d) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per le altre strutture.
d bis) la struttura non sia in grado di effettuare la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti a causa di inattività protrattasi per un anno. (44)

Lettere aggiunta con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.4.

CAPO III
- Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona
Art. 7
1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, tramite il loro rappresentante legale, presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona al comune nel cui territorio hanno la sede operativa; l’istanza è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all'articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.
2. Gli operatori individuali presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare al comune presso il quale sono domiciliati; l’istanza, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.
3. Gli operatori individuali, previa verifica della regolarità formale dell’istanza, sono accreditati:
a) a far data dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
b) a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della "Vita indipendente" ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l'assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.
5. Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento, nonché di diffusione alle istituzioni interessate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di assistenza da parte degli operatori individuali.
Art. 8
- Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
1. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, (8)

Parole abrogate con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 2.

effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (21)

Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 8.

.
2. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione entro il medesimo termine, a pena di decadenza, (38)

Parole aggiunte con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 5.

è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all’articolo 9, comma 2. (9)

Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 2.

Art. 9
- Attività di controllo
1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, entro novanta giorni dall’accreditamento. (46)

Parole soppresse con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.6.

(10)

Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 3.

2. Ogni anno il comune controlla, relativamente ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, il mantenimento dei requisiti prescritti e l’effettuazione della verifica di cui all’articolo 8, sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (22)

Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 9.

(46)

Parole soppresse con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.6.

(10)

Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 3.

3. In caso di non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi e a comunicare al comune l’avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune, con provvedimento motivato, revoca l’accreditamento.
Art. 9 bis
1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:
a) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per i servizi già accreditati;
c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per gli altri servizi.
CAPO IV
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 10
- Processi informativi e diffusione dei dati
1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dall’articolo 41 della l.r. 41/2005 e della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), la Regione, ferme restando le competenze dei comuni in materia, definisce i processi informativi e provvede alle modalità attuative necessarie all’attivazione e alla implementazione di tali processi in conformità con gli standard previsti dalla medesima l.r. 1/2004 e dalla normativa nazionale e regionale sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. La Giunta regionale rende pubblici i dati e le informazioni dell’elenco di cui all’articolo 4, (47)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.7.

nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 11
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione:
a) i requisiti generali per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell’articolo 3;
b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso;
d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui agli articoli 6 e 13; (40)

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 7.

e) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'articolo 10. (48)

Parole soppresse con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.8.

Art. 12
- Termini per l’accreditamento di strutture e soggetti pubblici e privati convenzionati (24)

Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 11.

Abrogato.
Art. 13
1. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, le strutture ed i servizi già accreditati si adeguano ai requisiti generali per l'accreditamento, contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11, nonché ai requisiti specifici, contenuti nella medesima deliberazione.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, a pena di decadenza:
a) le strutture già accreditate comunicano l'avvenuto adeguamento alla Regione, che lo segnala al comune;
b) i servizi già accreditati comunicano l'avvenuto adeguamento al comune.
3. L'accreditamento delle strutture ha validità cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 2.
4. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 2, e successivamente con periodicità annuale, a pena di decadenza, per il controllo di cui al comma 5:
a) le strutture già accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini alla Giunta regionale;
b) i servizi già accreditati effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini al comune.
5. Entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4, e successivamente ogni anno:
a) la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11;
b) il comune, (49)

Parole soppresse con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.9.

controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori dei servizi già accreditati.
6. Agli esiti del controllo di cui al comma 5 si applica la procedura disciplinata rispettivamente:
a) dall'articolo 6, commi 2 e 3, per le strutture;
b) dall'articolo 9, comma 3, per i servizi..
Art. 14
- Decorrenza dell’efficacia della legge (24)

Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 11.

Abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 20 settembre 2010, n. 49 , art. 1.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parole abrogate con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 20 20 , n. 1, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.