Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l’adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché favorire la pluralità dell’offerta dei servizi.
2. Con l’espressione “altri servizi alla persona”, di cui al comma 1, si intende il complesso dei servizi tesi a garantire l’uguaglianza rispetto a differenti stati di bisogno, la valorizzazione delle capacità e delle risorse personali, nonché il sostegno alla autonomia dei soggetti permanentemente o temporaneamente non autosufficienti o comunque in situazioni di disagio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 30.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.