Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R , con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all’articolo 62 della l.r. 41/2005;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009.
Considerato quanto segue:
1. La legge regionale 41/2005 prevede, all’articolo 25 , che vengano disciplinati, con legge, i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;
2. Lo strumento più idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni è l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di favorire la pluralità dell’offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso l’accreditamento, un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualità su tutto il territorio regionale;
3. Per realizzare gli obiettivi di qualità del sistema sociale integrato, la presente legge assoggetta ad accreditamento le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti al processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, specificati nel relativo regolamento di attuazione;
4. Con l’accreditamento le strutture e gli erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona sono idonei ad erogare, per conto degli enti pubblici competenti, prestazioni sociali e socio-sanitarie;
5. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell’ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all’articolo 7 della l.r. 41/2005 ;
Si approva la presente legge
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.