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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)

Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l’adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché favorire la pluralità dell’offerta dei servizi.
2. Con l’espressione “altri servizi alla persona”, di cui al comma 1, si intende il complesso dei servizi tesi a garantire l’uguaglianza rispetto a differenti stati di bisogno, la valorizzazione delle capacità e delle risorse personali, nonché il sostegno alla autonomia dei soggetti permanentemente o temporaneamente non autosufficienti o comunque in situazioni di disagio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.
Art. 2
- Accreditamento istituzionale
1. Per accreditamento istituzionale, di seguito denominato “accreditamento”, si intende il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 rispettivamente per le strutture autorizzate, per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona.
2. L’accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale.
3. L’accreditamento è obbligatorio per i soggetti pubblici.
3 bis. L'accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili. (11)

Comma inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 1.

4. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche tramite titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell’ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all’articolo 7 della l.r. 41/2005 , nel rispetto della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza). Le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto sono definite dal regolamento di cui all’articolo 11.
Art. 3
- Requisiti per l’accreditamento ed indicatori (12)

Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 2.

1. I requisiti per l’accreditamento attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:
a) per le strutture:
1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;
2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;
3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.
b) per i servizi di assistenza domiciliare:
1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;
2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.
c) per gli altri servizi alla persona:
1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;
2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;
3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.
2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'articolo 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.
4. Il regolamento di cui all'articolo 11 definisce i requisiti generali di accreditamento, distinti per tipologia di struttura e di servizio, esclusi gli operatori individuali, tenuti al possesso dei soli requisiti di cui al comma 5. (42)

Comma sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.1.

5. I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
6. La deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8.
7. La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente sull’applicazione dei requisiti specifici e degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5.
Art. 3 bis
- Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento (1)

Articolo inserito con l.r. 20 settembre 2010, n. 49, art. 1.

(24)

Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 11.

Abrogato.
Art. 3 ter
Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato (13)

Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.

1. Per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale si avvale dei valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, e del loro coordinatore.
2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.
3. I valutatori di cui al comma 1 sono esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, il regolamento di cui all'articolo 11 definisce il numero dei valutatori, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del Gruppo tecnico.
5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
6. Ai valutatori spetta un compenso per l’attività di valutazione ed il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina importi, criteri e modalità di erogazione dell’indennità, dei compensi e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6; l'importo dell’indennità e dei compensi è determinato tenendo conto della complessità dell'attività, dell'impegno richiesto e delle conseguenti responsabilità.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 20 settembre 2010, n. 49 , art. 1.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parole abrogate con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 20 20 , n. 1, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.5.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.