Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 9 bis
Decadenza dei servizi (39)
1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:
a) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per i servizi già accreditati;
c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per gli altri servizi.
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.