Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 10
- Processi informativi e diffusione dei dati
1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dall’articolo 41 della l.r. 41/2005 e della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), la Regione, ferme restando le competenze dei comuni in materia, definisce i processi informativi e provvede alle modalità attuative necessarie all’attivazione e alla implementazione di tali processi in conformità con gli standard previsti dalla medesima l.r. 1/2004 e dalla normativa nazionale e regionale sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. La Giunta regionale rende pubblici i dati e le informazioni dell’elenco di cui all’articolo 4, (47) nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.