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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009





PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);


Visto il parere del comitato tecnico di direzione (CTD), espresso nella seduta del 23 luglio 2009;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 30 ottobre 2009;


Considerato quanto segue:


1. In questi anni di applicazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) si sono manifestate nuove esigenze di tipo giuridico ed economico. Da un lato infatti, il legislatore nazionale ha approvato una legge generale in materia di agriturismo alle cui disposizioni le Regioni devono adeguarsi per le parti che costituiscono espressione della potestà legislativa statale esclusiva e concorrente, come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 339 del 2007, dall’altro la situazione economica in cui versa il settore induce a promuovere la diversificazione aziendale per favorire l’integrazione del reddito, la permanenza dei lavoratori agricoli nelle zone rurali nonché la cosiddetta filiera corta e l’utilizzo dei prodotti aziendali;


2. Tenendo conto delle migliori pratiche realizzate anche sul nostro territorio risulta evidente che per conseguire reali effetti di semplificazione e per sviluppare la massima libertà d’impresa è necessario superare la logica del controllo preventivo della pubblica amministrazione e conseguentemente valorizzare il controllo ex post al fine di garantire un adeguato contemperamento degli interessi in gioco: libertà d’impresa/tutela del territorio, dell’ambiente e della salute. Di qui l’esigenza di introdurre anche in questo settore una reale semplificazione del procedimento amministrativo per l’avvio dell’attività agrituristica e una disciplina più rigorosa dei controlli sull’esercizio dell’attività;


3. Le funzioni amministrative, in coerenza con il principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione, sono conferite ai comuni. Occorre tuttavia evidenziare che le funzioni relative alla presentazione della relazione sull’attività agrituristica sono trattenute a livello regionale e attribuite ad ARTEA. Tale scelta è stata fatta in coerenza con la previsione della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) che ha istituito presso ARTEA l’anagrafe regionale delle aziende agricole quale nucleo del sistema informativo agricoltura della regione Toscana (SIART) e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale;


4. Per favorire l’integrazione del reddito, la permanenza dei lavoratori agricoli nelle zone rurali nonché la cosiddetta filiera corta e l’utilizzo dei prodotti aziendali è prevista la possibilità di estendere il servizio di somministrazione pasti alimenti e bevande agli ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalità agrituristica e viene introdotta la disciplina delle attività didattiche rivolte ai minori in età scolare;


5. Al fine di evitare che con l’obiettivo economico di sfruttare al meglio le strutture esistenti si realizzino situazioni di commistione di attività diverse (agrituristiche e extra-alberghiere) non corrette sotto il profilo della tutela della concorrenza, si interviene sulla previsione legislativa che pone attualmente un limite numerico alle varie attività agrituristiche, stabilendo che i limiti di ospitalità sono determinati esclusivamente dalla principalità dell’attività agricola e dalle strutture disponibili;


6. Per adeguare il testo vigente alla normativa sopravvenuta in questi anni si sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente in particolare alle norme in materia di igiene degli alimenti;


7. Si ritiene di non accogliere il parere condizionato del Consiglio delle autonomie locali nella parte in cui solleva la necessità di risolvere le criticità relative all’iter procedimentale per la presentazione della DIA in quanto tali criticità risultano superate con la previsione di cui all’articolo 7, comma 6 che rinvia al regolamento di attuazione il coordinamento fra i sistemi informativi di SUAP e DUA.


Si approva la seguente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.